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Il rinnovo contrattuale si contraddistingue per la rinegoziazione del complesso delle condizioni contrattuali originarie. E’ necessario che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, diano corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24 marzo 2022, n. 2157; Consiglio di Stato, sez. V, 16.02.2023 n. 1635).

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Redazione MediAppalti
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