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( votes)(Corte dei Conti, regione Lombardia, deliberazione n. 195/2023)
Indice
Premessa
1. Il quesito
2. Una possibile risposta
3. La giurisprudenza
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Premessa
La sezione della Lombardia riceve uno specifico quesito sulla possibilità di concedere il diritto di superficie su immobile pubblico o addirittura procedere con la cessione senza alcuna contropartita finanziaria (ma solo lavori di ristrutturazione). Naturalmente lo stesso fuoriesce dai normali canoni di ammissibilità di una richiesta alla magistratura contabile visto che il quesito risultava, tra gli altri, carenti di astrattezza e, soprattutto, mirava in realtà ad ottenere una sorta di legittimazione di una potenziale azione amministrativa che l’ente, evidentemente, poi avrebbe intrapreso. Naturalmente la sezione ha dichiarato di non poter riscontrare il quesito ma con alcune considerazioni di questa analisi si ipotizza una potenziale risposta (stante la possibilità concreta di accadimento).
1. Il quesito
Il Sindaco del comune pone la seguente richiesta di parere “ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, relativamente al destino di un immobile donato da un privato al Comune nel 2006 che risulta inagibile allo stato attuale e necessita di un importante intervento di ristrutturazione. Il Comune riferisce che dopo un tentativo di vendita non riuscito ha ricevuto una manifestazione di interesse per l’immobile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in cambio del suo utilizzo quale sede logistica del Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera (…), si farebbe carico dei lavori di ristrutturazione”.
Nel quesito, il Sindaco ha indicato due possibili azioni amministrative da intraprendere chiedendo “alla Corte un parere sulla scelta:
• se costituire un diritto di superficie gratuito e limitato nel tempo (99 anni) su tale immobile, mantenendone la proprietà, vincolandone il godimento all’esecuzione delle opere di ristrutturazione in capo al Ministero,
oppure
• se procedere con la cessione gratuita e conseguente dismissione dell’immobile dal patrimonio del Comune
2. Una possibile risposta
Sulla questione delle cessioni “gratuite” una volta che un bene è acquisito al patrimonio “pubblico” – ed appartiene pertanto alla collettività – nascono delle precise obbligazioni di non consentire lo “scadimento” del valore e/o di impoverirne arbitrariamente la “rendita” (qualora questa sia possibile, ad esempio con una vendita a seguito di regolare asta/gara pubblica.
Non solo, nel momento in cui si accetta una donazione i responsabili interessati sono obbligati, evidentemente, a formulare una valutazione tecnico/economica esponendo chiaramente all’amministrazione i costi di gestione. Costi che devono essere chiaramente esplicitati per comprendere il carico sul bilancio e sulla collettività.
Valutazione attente e presidiate da un parere di regolarità tecnica e contabile che potrebbe anche far emergere la non convenienza nell’accettazione della donazione.
3. La giurisprudenza
Sui pericoli, di danni erariali, per una improvvida cessione a titolo gratuito, ad esempio, la Corte dei Conti, Lombardia, deliberazione n. 164/2029. Nella delibera in parola, nel dettaglio, si legge che “La cessione gratuita (donazione modale), di beni pubblici, di norma, non è consentita perché incompatibile con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A. Appartiene dunque esclusivamente alla responsabilità ed alla competenza dell’Amministrazione la rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dall’ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico. Inoltre, la motivazione dovrà dare conto dell’assenza di altre opzioni che potrebbero consentire il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene) – conf. Sez. reg. controllo Piemonte n. 409/2013.”
E’ del tutto evidente, pertanto, che il responsabile del patrimonio (normalmente riconducibile all’ufficio tecnico) ed il responsabile del servizio finanziario dovranno ben evidenziare questi aspetti – coinvolgendo eventualmente anche il Segretario e il revisore -, per chiarire la misura di una necessaria contropartita.
Nel caso di specie viene ipotizzata la prestazione di una manutenzione, il problema però è che tali costi della manutenzione avrebbero dovuto essere considerati all’atto dell’accettazione della donazione.
Una volta inserito nel patrimonio dell’ente occorrerà capire, quindi, il costo di gestione ma anche verificare la reale potenzialità del bene (ad esempio in caso di locazione). E’ chiaro che una accettazione di un bene che poi provoca solo costi per l’ente deve essere ben meditata.