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“Qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente”

“… ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio, di ordine generale e attinente alla moralità dell’impresa, per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa…è stato definitivamente chiarito che l’obbligo di iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente trova applicazione anche quando l’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa costituisca una delle prestazioni indicate nel bando di gara come secondarie e non solo quando essa costituisca la prestazione principale dell’appalto. È stato evidenziato, infatti, che i commi 52 e 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 “non effettuano una differenziazione a seconda che le attività maggiormente esposte al tentativo di infiltrazione mafiosa siano l’oggetto principale della procedura di gara oppure costituiscano attività secondarie o accessorie, né a seconda dell’eventuale utenza finale. Parimenti, non è possibile evincersi una gradazione normativa dal punto di vista quantitativo delle attività menzionate, al fine di determinare l’obbligo di iscrizione nell’elenco prefettizio. Ne consegue che se il bando di gara preveda quale attività oggetto della procedura di affidamento delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipi e che dichiari di eseguirle risulti iscritta all’interno del suddetto elenco”. Nel Comunicato è stato altresì precisato che “l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario”;”

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Redazione MediAppalti
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