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( vote)La questione è stata affrontata recentemente dalla sentenza della Corte Conti Liguria n. 60/2022, con la quale si rammenta che il divieto riguarda, in particolare, gli “incarichi di studio e di consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o le “cariche in organi di governo” conferibili dalle pubbliche amministrazioni indicate nel primo periodo della disposizione citata e dagli enti e società da esse controllati.
L’affidamento dei citati incarichi è, invece, consentito ove ne sia prevista la gratuità.
È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza.
Ai fini dell’applicazione del divieto, rileva unicamente il fatto che il destinatario dell’incarico sia già titolare di pensione, “restando del tutto irrilevante che tale soggetto non abbia ancora maturato i presupposti anagrafici per il collocamento in quiescenza con riferimento all’incarico che gli si vorrebbe conferire.”
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, è prevista un’ulteriore limitazione data dalla durata massima non superiore ad 1 anno, non prorogabile né rinnovabile.
Con deliberazione n. 88/2023/PAR, la Corte dei Conti Lazio è intervenuta sull’interpretazione delle disposizioni in materia del conferimento di incarichi al personale in quiescenza, di cui al comma 9 dell’art. 5 del DL 95/2012, conv. dalla legge 135/2021 e del comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001.
La sentenza della Corte, fa osservare che la tassatività delle fattispecie vietate, fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavino a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge, quindi, gli incarichi riferibili alle attività di assistenza devono essere non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata.
Se il divieto riguarda l’attività di “studio e quella di consulenza”, infatti, può ritenersi consentita quella di “assistenza” nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile (Sez. reg. contr. Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 126/2022/PAR).
L’unica eccezione alle indicazioni su citate riguarda l’ambito degli interventi finanziati PNRR per i quali sarebbe possibile per le pubbliche amministrazioni affidare incarichi fino al 31/12/2026 a pensionati da almeno 2 anni con incarichi retribuiti nelle PA per una durata non superiore ai tre anni.
A stabilirlo è l’articolo 10 del Decreto PNRR 2.