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Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del D.M. 16/01/18 n. 14:

– I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

    a) la cancellazione di uno o più’ acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

    b) l’aggiunta di uno o più’ acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

    c) l’aggiunta di uno o più’ acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

    d) l’anticipazione alla prima annualità’ dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;

    e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Pertanto, l’approvazione dell’aggiornamento deve seguire lo stesso iter procedurale che le compete, qualora le tempistiche richieste dall’affidamento che occorre, non coincidano con i tempi di cui sopra, sarebbe comunque necessaria un’autorizzazione a procedere da parte dell’organo competente delle relative amministrazioni, secondo i loro ordinamenti.

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Redazione MediAppalti
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