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“Affinché possa pretendersi dalla parte pubblica l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche alla luce dei principi sopra richiamati, che gli errori formali commessi dagli operatori economici siano oggettivamente “riconoscibili”.”

“D’altra parte, è noto che, affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale idoneo a far scaturire l’obbligo di richiedere chiarimenti e/o di correzione d’ufficio, “occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo” (fra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558). Tale impostazione trova conferma anche nei più recenti arresti – resi in ordine alle offerte di gara ma, mutatis mutandis, riferibili anche ai requisiti di partecipazione – per cui “sono rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e comunque senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752). In altri termini, affinché possa pretendersi dalla parte pubblica l’attivazione del soccorso istruttorio è necessario, anche alla luce dei principi sopra richiamati, che gli errori formali commessi dagli operatori economici siano oggettivamente “riconoscibili”.”

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Redazione MediAppalti
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