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L’omissione o un refuso presente nel bando o nel disciplinare, ascrivibile quindi alla stazione appaltante, necessitano di un’apposita rettifica del bando o del disciplinare con le stesse forme di redazione, al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa al regime di gara e la trasparenza nei confronti di tutti gli operatori economici

“… la giurisprudenza richiamata dalle controparti in tema di errore materiale rilevabile ictu oculi involge le ipotesi in cui tale errore riguardi l’offerta avanzata da un operatore economico (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 800) e non la diversa evenienza di un’omissione o di un refuso presente nel bando o nel disciplinare, ascrivibile quindi alla stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2017 n. 5162).

Mentre nel primo caso, infatti, l’amministrazione procedente può comunque evincere la volontà espressa dal partecipante alla selezione pubblica senza alcuna attività correttiva del giudizio, nella seconda evenienza l’amministrazione aggiudicatrice, autovincolata alle disposizioni di gara, è onerata invece ad operare un’apposita rettifica del bando o del disciplinare con le stesse forme di redazione, al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa al regime di gara e la trasparenza nei confronti di tutti gli operatori economici.”

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Redazione MediAppalti
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