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( vote)(Corte dei Conti, sez. Regionale Puglia, deliberazione n. 25/2023)
- Premessa
Il Sindaco di un comune della regione Puglia pone alla sezione la questione della liquidazione dei diritti di rogito al Segretario del Comune e sul modus operandi nel caso in cui i “diritti di rogito incassati in un esercizio (siano) superiori al limite corrispondente al quinto della retribuzione in godimento del segretario comunale” e, pertanto, circa la “possibilità di liquidazione nel periodo contabile (esercizio finanziario) successivo”.
Più nel dettaglio si formula il quesito: “qualora i diritti di segreteria incassati in un dato esercizio superino il limite della quota del quinto della retribuzione in godimento al segretario comunale, possono gli stessi, nella parte eccedente essere liquidati nel periodo contabile successivo se i contratti cui i predetti diritti afferiscono non sono stati rogati nell’anno di riscossione delle somme, bensì nell’anno successivo”.
- L’istruttoria
Il collegio conduce una attenta istruttoria sulla figura del segretario, sulle funzioni rogatorie (l’unica che consente l’erogazione del diritto di rogito) e sulle differenze tra enti in cui sono presenti dirigenti ed enti privi.
In relazione alla questione specifica – la misura dei compensi ed il criterio dell’erogazione – riporta svariati interventi dei giudici sia contabili che amministrativi. Su alcuni pare opportuno – per la loro chiarezza – soffermarsi:
- ad esempio, la Sezione regionale di controllo del Molise, con la deliberazione n. 74/2020/PAR, nel valutare se ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento si cumulino gli emolumenti percepiti in comuni diversi (senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco) ha evidenziato che “la giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto – con opzione interpretativa pienamente condivisibile – maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni), ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR);
- Sul modus operandi di erogazione si è affermato che la liquidazione deve essere riferita “ai diritti maturati esclusivamente nell’anno; cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Lazio n. 21/2015/PAR”; chiarendo, poi, che per determinare il trattamento economico in godimento (ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90), si dovrà far riferimento al principio della competenza (per il trattamento fondamentale e di posizione) mentre per quello accessorio, come ad esempio l’indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa. “Correttamente, quindi, gli importi dei diritti di rogito sono acquisti integralmente al bilancio dei Comuni per essere erogati nei limiti previsti al Segretario comunale al termine dell’esercizio (cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione 194/2014/PAR). Nella parte conclusiva del parere è evidenziato che, nel caso di convenzione di segreteria, i comuni dovranno regolare tra loro “le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione tra gli stessi Enti dell’eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario”.
- La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Sicilia, nella deliberazione n. 194/2014/PAR, ha chiarito che “il nuovo testo (legislazione del 2014) appare chiaro nel fare rinvio al “provento annuale” come termine di riferimento per il calcolo della quota. Pertanto, la quota deve essere conteggiata “in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale”.
- La natura del diritto di rogito
Nella deliberazione della sezione si riportano anche altri interventi di prassi che configurano il diritto di rogito come avente natura di tributo.
in questo senso, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna (Deliberazione n. 68/2019/PAR) ha ricordato quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1990: “ai diritti di segreteria (di cui quelli di rogito rappresentano una species) “è concordemente attribuita la natura di tributi”, senza che indicazioni contrarie possano trarsi dal termine “proventi” che qualifica(va) i diritti di rogito nell’ abrogato art. 41, ultimo comma, della legge n. 312/1980”.
Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V 12/11/2015, n. 5183, che ha affermato che “i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. A fronte di tale funzione il legislatore ha previsto un compenso ulteriore […]”.
Circa la procedura amministrativa, la delibera rammenta che gli importi versati dai terzi per la stipula devono essere introitati integralmente al bilancio dell’ente per poi essere successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente (normalmente il responsabile del servizio finanziario), al segretario nella misura prevista dalla legge.
Questo, evidentemente, significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale.
Con la determinazione in parola, il responsabile del procedimento verifica “quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell’anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l’ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 10 del Dl 90/2014 – tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento – e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante”.
La gestione dei contratti è affidata al segretario “in base all’art.65 del DPR 634/1972 ed all’art.67 del DPR 26 aprile 1986 (T.U.R), al segretario comunale rogante il quale deve iscrivere, in ordine progressivo, in un apposito repertorio “tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso” (in forma pubblica e privata e soggetti registrazione) ed è tenuto a conservarlo” (da notare che è venuto meno l’obbligo della vidimazione).
La sezione delle Autonomie, con Deliberazione n.16/SEZAUT/2009/QMIG ha chiarito che i diritti di rogito non devono essere ricompresi nelle spese di personale di cui al comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm., trattandosi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano e che non comportano un effettivo aumento di spesa.
- Il parere
Il riscontro al parere, infine, e quindi circa la possibilità di erogare diritti oltre il principio della competenza, ovvero l’anno successivo rispetto a quelli in cui sono stati maturati e non liquidati perché in misura superiore al quinto dello stipendio erogato, la sezione risponde negativamente. I diritti in parola, non liquidabili vengono introitati definitivamente dal bilancio dell’ente.