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Nella formulazione dell’art. 105, secondo comma, al fine di poter escludere la configurazione di un subappalto, devono ricorrere entrambe le condizioni sancite nella norma, pertanto possono considerarsi escluse dal regime dei subappalti solo le forniture con posa in opera o i noli a caldo che abbiano tutte e due le seguenti condizioni:

– importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro;

– incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50 per cento dell’importo del sub-contratto da affidare.

In mancanza anche di una sola delle richiamate condizioni, il sub-contratto configura automaticamente un subappalto. Ne consegue che una fornitura con posa in opera (o un nolo a caldo) di importo superiore al 2% dell’importo del contratto di appalto e a 100 mila euro andrà sempre collocata in termini di subappalto, a prescindere dall’effettiva incidenza della manodopera.

Parimenti, una fornitura con posa in opera (o un nolo a caldo) con un’incidenza della manodopera superiore al 50% dovrà ritenersi subappalto anche se il suo ammontare sia inferiore al 2% dell’ammontare del contratto di appalto (ovvero a 100 mila euro).

Infatti, la struttura dell’articolo 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 nella sua formula negativa, richiede la ricorrenza di entrambe le condizioni al fine di sottrarre la fornitura con posa in opera (o il nolo a caldo) dall’ambito del subappalto; pertanto, l’incidenza della manodopera superiore al 50% è sufficiente per considerare il sub-contratto quale contratto di subappalto, indipendentemente dalla sua rilevanza economica.

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Redazione MediAppalti
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