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La tematica in questione, ancora attuale, non ha trovato una soluzione univoca stante le diverse pronunce giurisprudenziali intervenute nel tempo. Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 4982 del 30/10/2017 ha negato che il progettista “indicato” possa a sua volta, fare uso di avvalimento, al fine di evitare in sostanza una catena di avvalimenti di “ausiliari dell’ausiliario”.

L’Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 luglio 2020, n. 13, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha stabilito che il progettista indicato, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 17.02.2016 n. 636, si è ritenuto di dover sottoporre alla Corte di Giustizia la questione se sia compatibile con la pertinente normativa comunitaria (art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18) una norma come quella di cui al già analizzato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un’impresa con un progettista “indicato” che, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

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Redazione MediAppalti
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