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Deliberazione Corte dei Conti, sez. reg. Veneto n.201/2022

Indice:

  1. Quesiti
  2. Il parere
  3. Considerazioni

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  1. Quesiti

Il comune pone alla sezione la consueta domanda sulla debenza (o meno) degli incentivi per funzioni tecniche in relazione all’adesione di una convenzione (servizi) Consip. Più nel dettaglio nella premessa, il Sindaco istante spiega che la stazione appaltante usufruendo, quindi, delle attività di gara espletate dal soggetto aggregatore, chiede se, a seguito dell’intervenuta adesione alla menzionata convenzione, possa essere comunque riconosciuto l’incentivo per funzioni tecniche al personale comunale interessato per tutte le attività effettivamente svolte dall’Ente Comunale, in particolare (le funzioni svolte):

a) programmazione della spesa con inserimento della stessa nel programma biennale dei servizi e forniture dell’Ente;

b) adesione alla convenzione di servizi da parte del Comune secondo le procedure previste dalla Convenzione stessa (verifiche dei fabbisogni, richiesta preliminare di fornitura, ordine principale di fornitura, eventuali modifiche, variazioni e varianti contrattuali);

c) nomina del RUP e svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalle normative vigenti;

d) nomina del direttore dell’esecuzione del servizio per servizi di importo superiore a € 500.000,00 (art. 113 punto 2 del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC n. 3 parag. 10 punto 10.2) e svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nella fase esecutiva del contratto (avvio dell’esecuzione del contratto, attività di verifica e controllo del rispetto degli obblighi dell’esecutore, eventuali contestazioni e riserve, proposta di modifiche contrattuali, eventuali sospensioni, gestione dei sinistri, controllo amministrativo – contabile, rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni);

e) destinazione da parte dell’Ente delle somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113 negli stanziamenti di bilancio previsti per l’esecuzione del servizio stesso.

Il quesito è finalizzato ad avere riscontro circa la possibilità di erogare l’incentivo previsto o al limite – come seconda ipotesi – “se gli incentivi possano essere invece riconosciuti limitatamente alle sole attività afferenti la fase di esecuzione del contratto (previa nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2012 ultimo periodo”.

  • Il parere

La sezione, decide di non fornire un proprio parere richiamando e rinviando ad una serie di precedenti (sia di varie sezioni sia dell’ANAC e del Mims). In particolare, viene richiamato il parere del Mims n. 1483/2022 in relazione ai rapporti tra incentivi e fase di programmazione delle spese di investimento.

Il parere ricorda che per programmazione della spesa non si intende la sola realizzazione/predisposizione del programma degli acquisti ma che la locuzione “attività di programmazione della spesa per investimenti” sia riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui all’art. 21 del Codice. “È utile precisare che il secondo comma dell’art. 113, con riferimento alle attività di programmazione, espressamente circoscrive le attività incentivabili a quelle che afferiscono alle “spese per investimenti”. In tal senso, la recente giurisprudenza contabile, prendendo le mosse dal disposto normativo ex art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, il quale fornisce un dettagliato elenco delle “spese di investimento” (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), se da un lato riconosce che, nel caso specifico dell’acquisto di beni, ove questi siano sussumibili nell’elencazione predetta ed abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell’ente, tale spesa debba qualificarsi come spesa di investimento, dall’altro esclude che analoga qualificazione possa essere riconosciuta all’acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, né all’acquisto di servizi che, per ovvi motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata”.

  • Considerazioni

I vari rinvii confermano – come da orientamento costante -, che per poter liquidare l’incentivo la condizione principale è che sia intervenuta una “gara” anche nella forma della microcompetizione (per intendersi la fattispecie di cui alla lettera b) comma 2 art. 36 del Codice.

Nei casi in cui una competizione non sia rinvenibile – ai sensi dell’articolo 113 -, l’incentivo non solo non deve essere liquidato ma fin dall’origine (quadro economico dell’intervento) non deve neppure essere previsto. Pertanto l’incentivo non è dovuto nel caso di affidamento diretto pur, concessione/project financing e, quindi, anche nel caso di una mera adesione ad una convenzione Consip.  

E’ questo, il tratto che distingue l’attuale codice dallo schema predisposto (ad entrata in vigore differita probabilmente al 1° gennaio 2024) che, nell’articolo 45 (omologo quasi dell’articolo attuale 113) in luogo di gara userà l’espressione procedura. E, come si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo del nuovo codice ciò porterà a legittimare l’erogazione degli incentivi anche nel caso di affidamento diretto puro, concessione e/o project financing e, quindi anche la mera adesione ad una convenzione preesistente (se si tratta di servizi naturalmente occorrerà rispettare i vincoli della nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP e d’importo).

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Redazione MediAppalti
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