Questo articolo è valutato
( votes)Deliberazione Corte dei Conti, sez. reg. Toscana n. 43/2023
Indice:
Premessa
- La costituzione del gruppo di lavoro
- Liquidazione incentivi “per step”
- Incentivi e finanziamenti vincolati
______________________
Premessa
Il parere della sezione Toscana risulta di oggettivo interesse anche per il fatto che il comune istante pone delle questioni, sostanzialmente, inedite nella pur frequentata questione dell’erogazione degli incentivi.
Più nel dettaglio, il Sindaco pone tre questioni, la prima relativa alla costituzione del gruppo di lavoro (lettera a)), la seconda sulla possibilità (o meno) di erogare incentivi per step (quote per esercizio finanziario per la durata del contratto) per i contratti di beni/servizi ed infine la questione dei rapporti tra il c.d. fondo acquisiti tecnologici e finanziamenti vincolati.
- La costituzione del gruppo di lavoro
In relazione la primo quesito si chiede, stante il silenzio sul punto della norma, quando debba intervenire la costituzione del gruppo di lavoro e se la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività/fase oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell’attività di progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso, oppure se, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale, il RUP, attestando analiticamente, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a liquidare gli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro.
La sezione esclude che il momento della costituzione del gruppo di lavoro possa essere rilevante da condizionare l’erogazione degli incentivi. Ciò che rileva, si conferma nel parere, è che insista la relazione del RUP sulle attività svolte e che queste siano evidentemente attività incentivabili. La sezione riconosce quindi la possibilità che vengano erogati incentivi anche per attività – certificate dal RUP – svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro.
Da notare, pertanto, che la sezione legittima la prassi della nomina del gruppo di lavoro con determina a contrarre (a parere dello scrivente ben potrebbe, il gruppo di lavoro, essere individuato con provvedimento “monocratico” del responsabile come datore di lavoro e non con un atto amministrativo).
- Liquidazione incentivi per “step”
Il secondo quesito cerca di avere riscontro sulla possibilità di liquidare gli incentivi (per contratti di beni e servizi) per step ovvero per esercizi finanziari di esecuzione del contratto.
A differenza di quanto sostenuto dall’ANCI (nel regolamento schema sugli incentivi) la sezione ritiene che non si possa procedere a liquidare gli incentivi per “step” non solo in relazione al contratto beni/servizi ma in relazione agli stessi appalti di lavori (per cui si richiede il collaudo).
Il ragionamento della sezione si fonda sul concetto di esigibilità – dell’obbligazione giuridica -, che oggi risulta correttamente disciplinato dai principi contabili. Secondo quanto emerge da ciò che si riporta più avanti, in pratica il diritto agli incentivi sorge solo dopo che si realizza l’opera o l’esecuzione del contratto anche a tutela della stessa stazione appaltante. In pratica, il compenso può essere preteso solo dopo la conclusione (esecuzione completa) dei contratti.
In questo senso in delibera si legge che il disposto dell’art. 183, co. 5 TUEL, precisa che “le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Il diritto all’incentivo, dunque, non sorge in momenti anteriori al perfezionamento dell’obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo.
Come osserva la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa, risulta rilevante il momento di effettivo svolgimento dell’attività. Nel caso di spese afferenti a un contratto di appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. In questi casi, pertanto, la scadenza di ogni obbligazione dovrà essere individuata nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. La Corte prosegue, infatti, specificando che “… dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art. 113, si evince l’obbligo in capo all’amministrazione aggiudicatrice di stabilire “i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro” nel caso di “eventuali incrementi dei tempi o dei costi”. Tale condizione, dunque, subordina necessariamente l’erogazione dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti” (Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR).
Il momento dell’impegno, pertanto, deve essere tenuto distinto dal momento della liquidazione: quest’ultima comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Il regolamento comunale, infatti, riveste una discreta centralità in ordine all’erogazione degli incentivi. Pur non essendo determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi, essendo l’Ente autorizzato direttamente dall’art. 113, co. 2 d.lgs. n. 50/2016 a procedere all’accantonamento previsto del 2%, il regolamento rappresenta, comunque, una condizione indispensabile per l’erogazione degli incentivi e per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto.
Sul punto, altresì, è recentemente intervenuto un parere del servizio giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (n. 1485/2022).
- Incentivi e finanziamenti vincolati
Il terzo quesito riguarda i rapporti tra fondo acquisiti tecnologici (in cui confluisce il 20% del 2% relativo agli incentivi) ed i finanziamenti vincolati posto che, in questo caso, la quota predetta non può confluire nel fondo in parola né può legittimare acquisizioni in violazione del vincolo di destinazione.
Più in particolare nel quesito si precisa che visto il comma 4 dell’articolo 113 che prevede testualmente: “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (…) L’Ente chiede, dunque, quale sia il corretto comportamento da adottare in caso di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate ed in parte da fondi comunali”.
La risposta, condivisibile, è nel senso che il “quotino” del 20% non confluendo nel fondo acquisti tecnologici rimane acquisito al quadro dei lavori quindi non è neppure utilizzabile come incentivo.