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No, non è legittima l’esclusione. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 3209 del 21/05/2020, supera il problema mutuando un principio rinvenibile dalla Giustizia Civile, ovvero il fatto che la produzione in giudizio di una scrittura (rectius contratto) da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione a condizione che l’atto sia prodotto per invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti. Pertanto, nel momento in cui il concorrente ha prodotto in sede di offerta il contratto firmato, seppure firmato digitalmente dalla sola impresa ausiliaria, ne ha fatto proprio il contenuto così dimostrando la tempestiva volontà di volersi avvalere dei requisiti oggetto di avvalimento e alle condizioni ivi contenute.

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Redazione MediAppalti
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