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“Non è astrattamente configurabile la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale quando la dichiarazione non veritiera o fuorviante è irrilevante ai fini del processo decisionale della Stazione Appaltante in ordine all’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione della procedura.”

“la definizione dell’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett.c), c-bis) e f)-bis, d.lgs. n. 50/2016, è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020 che, al riguardo, ha statuito i seguenti principi: i) la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del Codice; ii) in conseguenza di ciò, la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente senza alcun automatismo espulsivo; iii) alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; vi) la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione; … le ipotesi di falsità di informazioni finalizzate all’adozione dei provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, sono riconducibili all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, e «non rappresentano cause di esclusione di tipo automatico dalla gara, ma presuppongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante sull’incidenza della condotta sulla integrità ed affidabilità dell’operatore» (Parere di precontenzioso delibera n. 207/2022, in termini anche Parere di precontenzioso delibera n. 787/2021); … ai fini dell’astratta configurabilità della causa di esclusione non automatica di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), ancor prima di invocare la valutazione discrezionale della stazione appaltante circa l’incidenza sulla integrità ed affidabilità dell’operatore, occorre tuttavia valutare se la dichiarazione resa dall’Avv.[ OMISSIS ]fosse idonea a influenzare le decisioni dell’amministrazione in ordine all’aggiudicazione della selezione”

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Redazione MediAppalti
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