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( votes)“… l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario”
“… giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato per il quale il concorrente non è tenuto ad indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.
Detto più chiaramente, l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491; V, 31 marzo 2022, n. 2365).
In presenza di contestazioni sul tenore della dichiarazione, insorge, pertanto, una questione di interpretazione della volontà del contraente come espressa nell’offerta, da risolvere secondo i noti criteri di interpretazione del contratto (di cui agli art. 1362 e ss. cod. civ.).
Nel caso di specie, è già solo il criterio di interpretazione letterale della dichiarazione che induce a ritenere che la OMISSIS Lavori abbia inteso far ricorso al subappalto c.d. necessario; si legge, infatti, nel DGUE che: “In caso di aggiudicazione, la scrivente provvederà a subappaltare, ai sensi, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, con particolare riferimento alle categorie per le quali non è in possesso della relativa attestazione, le opere e le lavorazioni riconducibili alle categorie SOA OG4, OG10, OG3, OS3, OG11, OS9, OS19”.
Il chiaro riferimento alla carenza di attestazione per talune delle categorie indicate – e, dunque, in questo modo l’espressa ammissione di non essere qualificato per tutte le categorie di lavori previste dal disciplinare – è elemento decisivo a far dire che l’operatore abbia inteso recuperare i requisiti mancanti facendo ricorso a subappaltatori qualificati.”