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L’art. 28, comma 1, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.

In caso di contratti misti, pertanto, l’operatore economico concorrente in gara deve possedere tutti i requisiti e le capacità correlate ad ogni singola prestazione, quale oggetto del contratto, senza nessuna esclusione. In questi tipi di contratti il subappalto non è del tutto vietato, ma è necessario che l’operatore economico sia in possesso di tutti i requisiti previsti per ogni tipologia di prestazioni di cui si compone l’appalto.

Dal combinato disposto degli artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto facoltativo, inoltre, non sembra potersi escludere il ricorso al cosiddetto subappalto qualificante, in relazione a ciascuna categoria di prestazione oggetto dell’affidamento, purché in possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, o nei limiti della norma non è subappaltabile.

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Redazione MediAppalti
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