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( votes)Premessa
Gli enti pubblici per ragioni istituzionali e di rappresentanza organizzano stabilmente, a fronte di presupposti regolamentari, viaggi, anche all’esterno, i cui destinatari sono giovani studenti, vincitori di concorsi banditi dall’amministrazione pubblica per la cui organizzazione la medesima si avvale di servizi appaltati a terzi.
L’ente, attraverso tali iniziative, promuove e valorizza il consolidamento tra i giovani di valori rilevanti, anche costituzionalmente, diffondendo e consolidando gli stessi tramite la scuola. Ne sono un esempio i concorsi, banditi dalle Regioni, riferiti al: giorno della Memoria; al sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia; alla conoscenza dei valori comuni europei, mediante la visita al Parlamento europeo. I giovani possono quindi avvicinarsi alle istituzioni europee, ad esempio, attraverso l’incontro con gli europarlamentari assistendo ai lavori di aula o conoscendo più da vicino eventi drammatici del passato.
Le scuole possono nell’ambito delle proprie finalità ed ordinamento organizzare viaggi studio per gli studenti, ai sensi del DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e dell’art. 21 della Legge 59/1997.
L’ente necessita del supporto organizzativo di agenzie di viaggio per realizzare tali attività nel rispetto delle disposizioni normative ed autorizzative finalizzate al corretto svolgimento del viaggio. La vendita di pacchetti turistici che hanno ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dalla seguente legislazione:
– ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”);
– dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970
– dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 e per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302
– dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
La vendita di pacchetti turistici che hanno ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dalla seguente legislazione:
– ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”);
– dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970
– dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 e per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302
– dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
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1. Le agenzie di viaggi ed il contratto che si instaura tra le parti
Per svolgere l’attività di organizzazione di un viaggio è obbligatoria la licenza di agenzia di viaggio e turismo, (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), per vendere i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111). Il contratto che si instaura è un contratto di intermediazione, basato sul concetto di mandato con rappresentanza conferito dal cliente all’agenzia/mandataria (cfr. art. 17 e segg. della L. 1084/1977; gli artt.82 e segg. del D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo; gli artt.32 e segg. del Dlgs. 79/2011 (Codice del Turismo); l’art. 1704 cod. civ.).
La Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio (CCV) predisposta dall’Unidroit ed approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, è stata recepita dall’ordinamento italiano con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ed è entrata in vigore il 4 ottobre 1979. La Convenzione sul contratto di viaggio, si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi. Secondo la Convenzione citata sono presenti infatti due tipi di contratto: il contratto di organizzazione di viaggio ed il contratto di intermediazione di viaggio. La distinzione è stata individuata come segue:
“Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni o altre operazioni simili fra vettori”. Da cui consegue:
“Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l’impegno definito al paragrafo 2 (come sopra), sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l’impegno definito al paragrafo 3, (come sopra) sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno”.
Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.
Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
La competenza a disporre in materia di turismo è, tra l’altro, chiarita dall’articolo 2 del Codice del turismo: “L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana”. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.
Ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le Regioni dispongono in concreto la regolamentazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro. Le rispettive leggi regionali infatti disciplinano le attività di produzione organizzazione e intermediazione di viaggi, nel rispetto dei principi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e delle disposizioni della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con legge 27 febbraio 1977, n. 1084.
Nel tempo è stata individuata dalle Regioni l’esigenza di dare una disciplina più vicina alla realtà e diretta a tutelare il cittadino che sceglie un’opportunità di viaggio, nonché l’esigenza d’individuare nuovi meccanismi che garantiscano le agenzie che operano nella correttezza e nel rigore normativo (cfr. Emilia Romagna, Liguria). Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
Nel tempo è stata individuata dalle Regioni l’esigenza di dare una disciplina più vicina alla realtà e diretta a tutelare il cittadino che sceglie un’opportunità di viaggio, nonché l’esigenza d’individuare nuovi meccanismi che garantiscano le agenzie che operano nella correttezza e nel rigore normativo (cfr. Emilia Romagna, Liguria). Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo, aggiornato dalla medesima e pubblicato sul relativo sito istituzionale. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta dell’interessato, per cessazione dall’attività o negli altri casi previsti dalla legge, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza.
Il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di un’agenzia di viaggio comporta un’istruttoria che accerti:
- il possesso dei requisiti strutturali e professionali;
- il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria;
- l’avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.
I requisiti strutturali per ottenere l’autorizzazione all’apertura di un’agenzia di viaggio sono:
- locali indipendenti ed escludenti altre attività;
- insegne visibili dell’attività dell’impresa;
- attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.
I requisiti professionali sono:
- essere nelle condizioni previste dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 392 del 1991;
- aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.
Nelle procedure di gara per l’organizzazione di viaggi gli enti richiedono quindi alle società di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico. L’attività di agenzia di viaggio e turismo consiste nell’esercitare congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi. In particolare rientrano nelle attività proprie delle agenzie di viaggio e turismo:
- l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
- la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
- l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
- l’accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l’assistenza e l’accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l’espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell’agenzia;
- la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l’interno e per l’estero.
Le agenzie di viaggio e turismo possono inoltre svolgere le seguentiattività complementari:
- l’attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
- l’assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- l’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
- la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici, e sempre che il titolare dell’agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative;
- la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
- ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
Le società che si occupano dell’organizzazione dei viaggi promuovono pacchetti turistici, assumono la rappresentanza e la biglietteria di compagnie aeree, ferroviarie e marittime, gestiscono per conto proprio o di terzi alberghi, assumono la rappresentanza di compagnie di noleggio di mezzi di trasporto, contraggono rapporti di agenzia come mandanti o come agenti nel settore turistico (ciò è ricavabile nell’oggetto sociale dell’iscrizione alla Camera di Commercio).
Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese quindi che esercitano l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell’acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio “CCV”, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell’acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio “CCV”, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
In virtù della disciplina del contratto di viaggio turistico introdotta nell’ordinamento nazionale dalla Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, l’intermediario di viaggi, ai sensi dell’art. 22, risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi fra i quali, in caso di vendita di biglietti aerei, ad esempio, l’obbligo di fornire le informazioni relative e necessario al viaggio ai clienti.
2. Le garanzie di sicurezza nell’esecuzione del viaggio. Gli oneri a carico della società affidataria. L’esempio degli istituti scolastici
L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di adottare, in via preventiva, azioni atte ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, compresa la scelta di vettori e strutture alberghiere che non devono presentare pericoli per l’incolumità degli alunni. Il Dirigente scolastico è il titolare di poteri aventi carattere organizzativo, di amministrazione e controllo: egli deve garantire la sicurezza, attuando misure idonee a prevenire fattori di rischio e/o pericolo nella relativa organizzazione.
In più fasi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono state invitati i dirigenti scolastici e degli organizzatori, sia nella fase di organizzazione delle visite d’istruzione che durante il viaggio, a porre attenzione su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende a cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente, ad esempio, l’idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza di seguito illustrate.
È fondamentale che i criteri che inducono alla scelta di un servizio di trasporto non siano solo di carattere economico (l’offerta più vantaggiosa), conformemente alle previsioni del codice degli appalti in tema di criterio di aggiudicazione, ma tengano in primaria considerazione alcune garanzie di sicurezza e qualità dell’offerta, A tale scopo, nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, la Polizia stradale ha elaborato un Vademecum nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione dell’organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l’uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente.
Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale. Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione (cfr. circolare Miur del 2016).
Secondo il Ministero dell’Interno, come previsto nella circolare del 2015, le ditte di cui ci si avvale per il servizio di trasporto devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver proceduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei, coperti da polizza assicurativa RCA.
L’attività di trasporto viaggiatori con autobus noleggiato con conducente è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Regione o dell’ente locale a ciò delegato, in genere il Comune (art. 5, commi 1 e 2, legge 11 agosto 2003, n. 218). Copia conforme dell’autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del mezzo (Art. 5, comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 218). Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza comunitaria (art. 4 Regolamento CE n. 1073/2009) se invece è extracomunitaria occorre l’autorizzazione Inter bus, Asor o bilaterale, a seconda dei paesi attraversati (Art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218). È opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale.
L’attività di trasporto viaggiatori con autobus noleggiato con conducente è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Regione o dell’ente locale a ciò delegato, in genere il Comune (art. 5, commi 1 e 2, legge 11 agosto 2003, n. 218). Copia conforme dell’autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del mezzo (Art. 5, comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 218). Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza comunitaria (art. 4 Regolamento CE n. 1073/2009) se invece è extracomunitaria occorre l’autorizzazione Inter bus, Asor o bilaterale, a seconda dei paesi attraversati (Art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218). Deve essere presente autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) e l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
3. Condizioni del contratto. Responsabilità e polizze assicurative
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.
I risarcimenti, ai sensi degli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur., sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del contraente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere (ritardi aerei, cancellazione dei voli, overbooking).
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur:
“Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”.
Le Agenzie di Viaggio possono essere chiamate a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese):
- per danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’esercizio della sua attività;
- per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi;
- nonché per i danni arrecati a terzi da fatto dei suoi dipendenti, dai collaboratori occasionali o dagli accompagnatori, nello svolgimento delle loro mansioni.
L’Assicurazione RC Professionale, stipulata dalle Agenzie e Tour operator, permette alle medesime di rimanere indenni di fronte a tutte le responsabilità previste e conseguenti alla gestione del contratto, comprendendo: lo smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso (Agenzia).
Per quanto invece riguarda le penali per annullamento del viaggio su richiesta del contraente, il calcolo delle medesime è in relazione a quanto tempo prima si decide di disdire la prenotazione e dai costi sostenuti per l’organizzazione del viaggio. A tal fine può essere utile prevedere un’assicurazione per l’annullamento del viaggio, a cura dell’ente promotore, al fine di coprire le penalità previste contrattualmente per le disdette.
Per quanto invece riguarda le penali per annullamento del viaggio su richiesta del contraente, il calcolo delle medesime è in relazione a quanto tempo prima si decide di disdire la prenotazione e dai costi sostenuti per l’organizzazione del viaggio. A tal fine può essere utile prevedere un’assicurazione per l’annullamento del viaggio, a cura dell’ente promotore, al fine di coprire le penalità previste contrattualmente per le disdette.