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( votes)L’avvalimento non può riguardare il possesso di specifiche abilitazioni né l’iscrizione agli albi professionali
“L’iscrizione all’Albo delle imprese boschive costituisce un requisito di idoneità professionale e, pertanto, non può costituire oggetto di avvalimento”
“l’Autorità, nella Determinazione n. 2/2012, avente ad oggetto “l’avvalimento nelle procedure di gara” ha affrontato la questione legata all’ammissibilità dell’avvalimento per i requisiti di idoneità professionale, concludendo nel senso che “gli stessi, inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di “soggettività”, configurano uno “status” e non possono essere oggetto di avvalimento”, precisando, altresì, che “per quanto concerne l’iscrizione agli albi professionali, si rileva che essi costituiscono un insieme disomogeneo in quanto i requisiti per le relative iscrizioni differiscono sensibilmente. In via generale, si precisa che, ove l’iscrizione vada ad impattare sulla disciplina pubblica delle attività economiche e, pertanto, sia legata al possesso di requisiti personali attinenti all’idoneità professionale e/o sia sottoposta a limitazioni circa i soggetti in grado di esercitare quell’attività, per esempio attraverso un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali, allora non sarà possibile ammettere il ricorso all’avvalimento, altrimenti si finirebbe per sovvertire e vanificare le scelte operate dal legislatore, che ha prescritto, per l’esercizio di determinate attività, una regolamentazione ad hoc. Da tutto quanto sopra, si deve concludere che l’avvalimento non possa riguardare, ad esempio, il possesso di specifiche abilitazioni né l’iscrizione agli albi professionali”.
Coerentemente con le proprie determinazioni e con il disposto normativo di cui agli artt. 83 e 89 del d.lgs. 50/2016, nel bando tipo n. 1, recante lo “Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, nella sezione dedicata all’avvalimento, l’Autorità ha espressamente previsto che “Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]”.”