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( votes)“Il principio secondo cui un’offerta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili, ossia i requisiti minimi, delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis della gara va esclusa, è applicabile in tutte le procedure di gara, comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, nelle quali i concorrenti devono limitarsi ad offrire un servizio perfettamente conforme a quello richiesto, applicando il ribasso sull’importo a base di gara”
“la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una procedura di gara, nonché la verifica dei requisiti tecnici dichiarati in fase di gara dai concorrenti compete in via esclusiva alla Stazione appaltante (cfr. ex multis Delibera Anac n. 614 dell’8 settembre 2021; Delibera n. 843 del 3 agosto 2016). In sede di verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti in gara, spetta all’Amministrazione valutare la loro conformità alle prescrizioni della lex specialis di gara al fine di accertare la sussistenza effettiva e concreta della capacità tecnica dichiarata.
La ratio di tali verifiche è, infatti, quella di garantire l’adeguatezza e la professionalità dell’aggiudicatario e scongiurare il rischio che il contratto venga eseguito da un soggetto privo delle capacità ritenute necessarie dalla Stazione appaltante per soddisfare l’interesse pubblico che persegue mediante l’affidamento del servizio a terzi; … è ius receptum che “un’offerta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili – ossia i requisiti minimi – delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis della gara risulta carente di una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche diverse da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso” (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486; cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3 novembre 2021, n. 2410; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 22 giugno 2022, n. 2028). Tale principio è valido in tutte le procedure di gara, a fortiori in quelle da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (come quella in oggetto), nelle quali i concorrenti devono limitarsi ad offrire un servizio perfettamente conforme a quello richiesto, applicando il ribasso sull’importo a base di gara (Delibera Anac n. 71 del 9 maggio 2013)”