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( votes)“Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito professionale – Omissione di informazioni dovute – Procedimento di accertamento della non conformità di prodotti – Obbligo dichiarativo – Non sussiste”
“Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Grave illecito professionale – Obbligo dichiarativo – Condizioni”
“Non configura la fattispecie dell’omissione di informazioni dovute, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, la mancata dichiarazione di un procedimento pendente dinanzi al Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento della non conformità formale di alcuni prodotti commercializzati dalla Società aggiudicataria.
Sebbene l’operatore economico sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione di affidabilità professionale che compete alla stazione appaltante, deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore, cioè di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini del giudizio dell’Amministrazione”
“… nel caso di specie, non sussistono gli estremi per configurare una omissione di informazioni dovute da parte della Società aggiudicataria “omissis”, in quanto la mancata dichiarazione, in sede di DGUE, dell’esistenza di un procedimento pendente dinanzi al MISE non costituisce violazione di un obbligo dichiarativo previsto a livello normativo o dalla lex specialis di gara. Sebbene l’operatore sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione di affidabilità professionale che compete alla SA, deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore; in altri termini, si deve trattare di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini del giudizio dell’Amministrazione.”