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La disciplina legislativa nazionale non regolamenta l’affidamento di un appalto pubblico tramite applicazione di una c.d. clausola di adesione. E’ stata la giurisprudenza amministrativa in via interpretativa, sulla base dell’orientamento normativo favorevole all’utilizzo di forme di acquisizione centralizzata ed aggregata di beni e servizi occorrenti al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni ad affermare la sua astratta compatibilità con la normativa nazionale ed europea. Ma, per potersene affermare la legittimità, è necessario che siano osservati i principi di trasparenza, pubblicità e salvaguardia della concorrenza. Pertanto, laddove prevista nella documentazione di gara, nella stessa documentazione devono essere individuate: 1) le Amministrazioni Aggiudicatrici che potranno beneficiarne; 2) la quantità di approvvigionamento (del servizio o della fornitura) le cui prestazioni dovranno essere sostanzialmente omogenee, in modo da evitare qualunque alterazione di patti, condizioni e prezzi stabiliti dagli originari atti di gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5705 del 2020, n. 982 del 2018 e n. 442 del 2016).

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Redazione MediAppalti
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