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( votes)Ai sensi dell’art. 181 legge fallimentare la procedura concordataria termina con l’omologa del concordato preventivo, a seguito della quale si apre la fase di esecuzione in cui l’impresa riacquista la capacità di agire in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto sotto la vigilanza degli organi della procedura. Pertanto, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, non sono necessarie ulteriori autorizzazioni giudiziarie in quanto il ruolo del Tribunale è volto a controllare l’operato dell’impresa tramite il commissario giudiziale.