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( votes)Su risposta ad apposito quesito, il MIMS rileva che: “l’articolo 3 comma 6-bis del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed inerente l’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nell’indicato Decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. È stato quindi ritenuto che la necessità di adeguarsi a siffatte prescrizioni emergenziali è in linea astratta causa di forza maggiore, ma esige in concreto la dimostrazione da parte del debitore che l’inadempimento è derivato proprio dall’esigenza di allinearsi ad esse.
Tanto premesso, si ritiene che le Stazioni appaltanti possano valutare, al ricorrere nel caso concreto delle suesposte condizioni e tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell’appaltatore, la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario e nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo confermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 227 del 11 maggio 2022”.