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1. La clausola sociale. Finalità, disposizioni e giurisprudenza

Nel caso del subentro di un nuovo operatore in un appalto pubblico la legge, la prassi e la giurisprudenza, nonché le parti sociali, hanno cercato nel tempo di garantire la stabilità occupazionale nel rispetto della libertà organizza­tiva e gestionale dell’imprenditore. Le situazioni che si possono verificare nel corso dei “cambi di appalto” sono talvolta delicate, casi se ne rilevano nel cd CCNL MULTISERVIZI, che al proprio articolo 4 prevede, tra l’altro, che l’impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori trasferiti dall’impresa cessante.

La clausola sociale è definita come una norma di civiltà nel lavoro, determinando un miglioramento nel settore degli appalti, in modo particolare in quello ad alta intensità di manodopera, rappresentando uno strumento effettivo per la stabilità occupazionale dei lavoratori e riducendo i livelli preesistenti di forte precarietà. Inoltre tale istituto ha contribuito a migliorare la condizione dei lavoratori sotto il profilo dell’esigibilità del contratto di lavoro.

Nel nostro ordinamento con riferimento agli appalti è previsto che “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli
relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupa­zionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti col­lettivi i settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
” (cfr. art. 50 del d.lgs. 50/2016, cfr. artt. 38 e 26 delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

L’applicazione della clausola sociale “richiede un bilanciamento fra più valori, di rango costituzionale, ed anche europeo”. Ci si riferisce al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., e dall’art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce ‘la libertà di impresa’, conformemente alle legisla­zioni nazionali e al diritto al lavoro, la cui protezione è infatti imposta dall’art. 35 Cost. e dall’art. 15 della citata Carta di Nizza (Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).

Il rispetto della libertà di impresa, nel momento in cui la clausola sociale è
predisposta nell’ambito della P.A., richiede l’applicazione del principio di
proporzionalità dell’agire amministrativo, implicito nell’art. 97 Cost. e previsto
dall’art. 5 del Trattato europeo. Il passaggio dei lavoratori al nuovo subentrato nell’appalto, non è automatico, necessita, infatti, pur sempre di apposite concordi dichiarazioni di volontà (contestuali o collegate) delle imprese e/o della sta­zione appaltante.

Il rispetto della libertà di impresa, nel momento in cui la clausola sociale è predisposta nell’ambito della P.A., richiede l’applicazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo, implicito nell’art. 97 Cost. e previsto dall’art. 5 del Trattato europeo. La clausola sociale è definita come una norma di civiltà nel lavoro, determinando un miglioramento nel settore degli appalti, in modo particolare in quello ad alta intensità di manodopera, rappresentando uno strumento effettivo per la stabilità occupazionale dei lavoratori e riducendo i livelli preesistenti di forte precarietà.

L’obbligo di riassorbimento del personale imposto dalla clausola in
questione deve essere inteso in modo compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. Per tali ragioni detta clausola va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché solo in questi termini la clausola sociale è conforme alle indica­zioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazio­nali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di or­ganizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva. Ciò al fine di rea­lizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto, a fronte di questo, dalla lex specialis di gara non può discendere un obbligo di mantenimento dell’anzianità dei lavoratori.

La Corte Costituzionale a riguardo ha dichiarato, ad esempio, l’illegittimità costituzionale di disposizioni di leggi regionali che non si limitavano a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto, nel caso di discontinuità dell’affidatario, ma stabilivano in modo automatico generalizzato “l’assunzione a tempo indeterminato” del personale già “utilizzato” dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto (Corte Cost., 3 marzo 2011, n. 68).

La Corte Costituzionale a riguardo ha dichiarato, ad esempio, l’illegittimità costituzionale di disposizioni di leggi regionali che non si limitavano a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto, nel caso di discontinuità dell’affidatario, ma stabilivano in modo automatico generalizzato “l’assunzione a tempo indeterminato” del personale già “utilizzato”

Per tale ragione è stata posta in risalto l’opportunità di prevedere un “vero e proprio ‘piano di compatibili­tà’ o ‘progetto di assorbimento’, nel senso che l’offerta debba illustrare in qual modo concretamente l’offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale”. Questo comporta la formulazio­ne di “una vera e propria proposta contrattuale … che contiene gli elementi essenziali del nuovo rapporto in termini di trattamento economico e inquadramento, unitamente all’indicazione di un termine per l’accettazione”, con conseguente possibilità per il lavoratore di “previa individuazione degli elementi es­senziali del contratto di lavoro” (Cons. Stato, parere n. 2703 del 2018). È rimessa al concorrente la scel­ta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l’inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale ‘proposta contrattuale’ al riguardo, anche attraverso il cd. ‘progetto di assorbimento’, introdotto dall’art. 3, ultimo comma, delle Linee guida n. 13.

In sintesi, la clausola non comporta “alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizio­ni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”.

Non sussiste quindi “l’obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economi­che, non è assoluto né automatico” (Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; 16 gennaio 2020, n. 389). Sull’aggiudicatario non grava “l’obbligo di applicare ai lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifi­che che avevano alle dipendenze pertanto del precedente datore di lavoro”. Per tali ragioni va escluso che la clau­sola sociale possa implicare la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria.

Ne consegue che il modo con cui l’imprenditore subentrante dia seguito all’impegno assunto con la sta­zione appaltante di riassorbire i lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario attiene alla fase di ese­cuzione del contratto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavo­ro” (Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; Linee guida Anac n. 13, che all’art. 5 prevedono: “L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole riso­lutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici”).  Per le linee guida n. 13 del 2019 dell’ANAC negli appalti pubblici “l’applicazione delle clausole sociali deve in ogni caso avvenire in armonia con la disciplina recata dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi di settore”.

La clausola sociale non può comprimere l’autonomia imprenditoriale (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 142/2019) e non può in ogni caso essere esercitata fino al punto di vanificare le sottostanti esigenze di tutela dei lavoratori. L’elasticità di applicazione della clausola non può quindi spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di in grado di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 3885/2019).

L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici

2. Obblighi a cura della stazione appaltante ed iter applicato al fine del subentro. Soccorso istruttorio, impugnative

La Stazione appaltante nei propri atti di gara richiama, con riferimento all’istituto de quo, all’osservanza dell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice dei Contratti) e delle Linee guida ANAC n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali: l’appalto è infatti sottoposto all’osservanza delle norme in materia di ces­sazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente, relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera.

L’adozione della clausola sociale costituisce una vera e propria successione di appalto e non un trasferimento d’azienda o di parte d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. quando il personale impegnato nell’appalto è «assorbito» da un’impresa dotata di una propria struttura organizzativa ed operativa e siano presenti elementi di discontinuità nell’esecuzione del servizio che determinino una specifica identità di impresa.  

L’adozione della clausola sociale costituisce una vera e propria successione di appalto e non un trasferimento d’azienda o di parte d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. quando il personale impegnato nell’appalto è «assorbito» da un’impresa dotata di una propria struttura organizzativa ed operativa e siano presenti elementi di discontinuità nell’esecuzione del servizio che determinino una specifica identità di impresa.

A tal fine l’appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i e la Legge n. 35 del 6/4/2012 e s.m.i) e delle norme previste dal CCNL. L’inserimento della clausola sociale comporta per l’offerente il tendenziale obbligo di mantenere i livelli occupazionali del precedente gestore dell’appalto, pur se, come detto, contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà di organizzare il servizio in modo coerente con la propria organizzazione pro­duttiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761 e ivi ulteriori indicazioni conformi), il cui adempimento incide sulla formulazione dell’offerta, dovendosi tenere conto dell’assorbimento del perso­nale impiegato dal precedente appaltatore, sia sotto il profilo organizzativo che economico e ciò si river­bera nella fase di esecuzione dell’appalto.

Il mancato, eventuale, inserimento della clausola sociale non solo non comporta un onere di immediata impugnazione (non determinando alcun ostacolo alla partecipazione alla procedura di gara), ma nemme­no incide sulla posizione giuridica degli operatori economici concorrenti e sull’interesse all’aggiudicazione, dal momento che non sono tenuti a rispettare gli obblighi che dalla clausola discendono, in termini di pre­disposizione dell’offerta o di assunzione di impegni, per la fase di esecuzione dell’appalto, diretti al mante­nimento dei livelli occupazionali in atto nella precedente gestione del servizio. L’omessa previsione della clausola sociale non lede infatti la situazione giuridica dell’offerente.

Inoltre, le Linee Guida Anac n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” prevedono che: “La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1.”. Le Linee Guida prevedono quindi il soccorso istruttorio in caso di assenza nella documentazione dell’accettazione della clausola sociale e l’esclusione per l’ipotesi di mancato riscontro alla nota di attivazione del medesimo.

Il primo aspetto che emerge dal quadro fino a qui delineato, è che sorge in capo stazione appaltante l’obbligo di inserire le clausole sociali nei contratti ad alta intensità di manodopera. Invece l’imposizione di un determinato CCNL non può essere giustificata neppure dall’inserimento negli atti di gara della clau­sola sociale, avendo la giurisprudenza chiarito che la clausola sociale non può essere intesa nel senso di imporre all’aggiudicatario subentrante di applicare un determinato CCNL, per essere, invece, rimessa alla sua libera determinazione la scelta del CCNL, che, pertanto, potrà anche essere diverso da quello applica­to dal precedente contraente (a condizione che siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in mo­do adeguato e congruo, cfr. n. 00773/2019 REG.RIC). La clausola sociale si applica necessariamente ad appalti e concessioni di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, anche se relativi a settori speciali; non si può applicare agli appalti di servizi di natura in­tellettuale: “ai fini dell’affidamento dei servizi di natura intellettuale la documentazione di gara non deve contenere la così detta clausola sociale, in virtù dell’esplicita esclusione contenuta nell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016. I servizi di natura intellettuale si caratterizzano per lo svolgimento di prestazioni profes­sionali in via prevalentemente personale, finalizzate all’ideazione di soluzioni o elaborazioni di pareri, pre­ponderanti rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” ((cfr. Consiglio di Stato nella sentenza della sez. VI del 21 febbraio 2022 n. 1234.) La clausola sociale inoltre non si applica: agli appalti di fornitura; agli appalti e alle concessioni in cui la prestazione lavorativa sia scarsamente signifi­cativa o irrilevante; agli appalti di natura occasionale; ai subappalti, ovvero al personale dipendente dalle imprese subappaltatrici.

La clausola sociale si applica necessariamente ad appalti e concessioni di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, anche se relativi a settori speciali, non si può applicare agli appalti di servizi di natura intellettuale: “ai fini dell’affidamento dei servizi di natura intellettuale la documentazione di gara non deve contenere la così detta clausola sociale, in virtù dell’esplicita esclusione contenuta nell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016. I servizi di natura intellettuale si caratterizzano per lo svolgimento di prestazioni professionali in via prevalentemente personale, finalizzate all’ideazione di soluzioni o elaborazioni di pareri, preponderanti rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse”.

La disposizione trova oggi applicazione sia per i contratti sopra soglia sia per i contratti sotto soglia, nei settori ordinari e nei settori speciali (il DL semplificazione (DL n. 76/2020 ha infatti esteso l’ambito di operatività della norma). Infine, se l’oggetto del contratto è scindibile in prestazioni soggette alla clausola sociale e prestazioni che non lo sono, la clausola si applica soltanto alle prime. La norma chiarisce che per tali contratti si intendono quelli in cui il costo del personale sia pari almeno al cinquanta per cento dell’importo totale del contratto. Le clausole sociali sono spesso disciplinate nei CCNL di settori in cui è preponderante l’utilizzo della manodopera. Sono presenti nel settore metalmeccanico, delle telecomuni­cazioni, della logistica, cooperative sociali, multiservizi e lavanderie industriali.

Le clausole sociali sono spesso disciplinate nei CCNL di settori in cui è preponderante l’utilizzo della manodopera. Sono presenti nel settore metalmeccanico, delle telecomunicazioni, della logistica, cooperative sociali, multiservizi e lavanderie industriali e come previsto dal codice degli appalti, anche nelle condizioni delle gare pubbliche. In questo modo, la clausola sociale imposta dalla Stazione Appaltante svolge ruolo suppletivo, applicabile nel caso in cui il concorrente non abbia sottoscritto alcun contratto collettivo

Negli accordi è presente un obbligo di comunicazione alla RSU e/o alle organizzazioni sindacali territoriali entro scadenze definite e l’obbligo per l’impresa uscente di consegnare all’impresa subentrante un elenco di documenti e informazioni relative a ciascun rapporto di lavoro. L’impresa subentrante, deve dichiarare alle organizzazioni sindacali l’assegnazione del nuovo contratto. La mancata accettazione della clausola legale in sede di gara, contenuta nella lex specialis e la violazione della stessa da parte dell’affidatario successivamente all’esito positivo della gara comportano, conseguenze: l’esclusione dalla gara e la re­sponsabilità contrattuale (v. sempre Linee Guida n. 13 del 2019).

Nelle sue scelte l’Amministrazione, data la giurisprudenza riportata:

  • non può prevedere, a pena di esclusione, la riassunzione della totalità dei lavoratori precedenti (v. Cons. Stato, sez. VI, 24/07/2019, n.5243; Cons. Stato, sez. V, 04/05/2020, n.2796). Il bando che a pena di esclusione, preveda la clausola di riassunzione del 50% (e dunque non la totalità) dei lavoratori precedentemente impiegati, ma che al contempo preveda l’assegnazione di un pun­teggio pari alla metà di quello attribuibile, al concorrente che si impegni a riassorbire il restante 50%, è da ritenersi ugualmente illegittimo;
  • non può essere imposta alle imprese l’applicazione di un determinato CCNL quale requisito di par­tecipazione alla gara, con la conseguenza che l’applicazione di un contratto collettivo, in luogo di un altro, non determina di per sé l’inammissibilità dell’offerta formulata dell’operatore economico. (Cons. Stato, Sent. 12 settembre 2019, n. 6148);
  • deve tener conto che il rapporto tra clausola sociale contenuta nel bando di gara ed eventuale clausola prevista nel CCNL, disciplinante il cambio appalto, dovrà essere interpretato in maniera “re­cessiva”: la prima troverà dunque applicazione solamente in caso di mancanza della seconda. In questo modo, la clausola sociale imposta dalla Stazione Appaltante svolge ruolo suppletivo, appli­cabile nel caso in cui il concorrente non abbia sottoscritto alcun contratto collettivo;
  • deve tener conto che, sulla questione della legittimità delle clausole della lex specialis che prescrivono requisiti di partecipazione alla gara correlati ad elementi di localizzazione territoriale, o che ad essi at­tribuiscono un maggior punteggio in sede di valutazione delle offerte, la giurisprudenza ha avuto mo­do di precisare che il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di par­tecipazione, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio ritenersi irragionevole (ex multis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2019, n. 3147). La scelta di un collegamento della clausola sociale alla territorialità, per l’ottenimento di una maggiore funzionalità della prestazione, non è comunque da considerarsi adeguata in via generale, pur a fron­te dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella fissazione dei requisiti di esecu­zione della prestazione (TAR Veneto, sez. I, 21 giugno 2018, n. 673, Cons. Stato, sez. III, 27 settembre 2016, n. 3970; Id., Sez. V, 17.3.2020, n. 1916).

3. Un esempio di clausola negli appalti: nei contratti di pulizie la proposta di assorbimento

La stazione appaltante può esporre la seguente formulazione con riferimento alla clausola sociale:

“Nel presente appalto trova applicazione la clausola sociale prevista dall’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. A tal fine si evidenzia, conformemente a consolidata giurisprudenza, che è rimessa al concorrente la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l’inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare “proposta contrattuale” al riguardo, attraverso il cosiddetto “progetto di assorbimento”, come introdotto dall’art. 3, ultimo comma, delle Linee Guida Anac n. 13 (cfr. in proposito, tra l’altro, Cons. Stato, V, 1 settembre 2020, n. 5338).

Il concorrente inserisce nella documentazione amministrativa la dichiarazione di accettazione della clausola sociale e un sintetico ed esaustivo progetto di assorbimento, comunque denominato, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al nu­mero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadra­mento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto o la presentazione di un progetto incompleto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e rap­presenta la volontà, da parte del concorrente, di proporre una offerta condizionata e come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.   

Nell’articolo 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi        integrati/multiservizi, denominato Cessazione di Appalto, si legge quanto segue: 

“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con
risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risor­se lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione”.

Ai sensi dell’art. 4 Ccnl Imprese di pulizia, in caso di subingresso in un appalto, l’impresa subentrante deve comunque procedere all’assunzione del personale già addetto all’appalto ceduto, e ciò a pre­scindere dal fatto che si sia verificata oppure meno una modifica nelle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali dell’appalto. La società subentrante porrà quindi in essere un esame congiun­to con le OO.SS. e le Rsa, senza che possa assumere rilevanza la circostanza che sia stato modificato il soggetto appaltatore, in quanto è proprio la condizione cui la norma contrattuale subordina l’obbligo dell’assunzione.

Il progetto di assorbimento è atto ad illustrate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Esso riporta il contratto collettivo applicato, l’inquadramento (livello contrattuale), il trattamento economico (retribuzione annua lorda) le ore settimanali di impiego.  

Il progetto di assorbimento, presentato in una gara di appalto, è atto ad illustrate le concrete modali­tà di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che bene­ficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Esso riporta il contratto collettivo applicato, l’inquadramento (livello contrattuale), il trattamento eco­nomico (retribuzione annua lorda) le ore settimanali di impiego. Tale progetto descrive l’impiego del personale in relazione a ciascun servizio indicato in appalto, le modalità di utilizzo, il numero e le ore dei lavoratori impiegati per ogni servizio.

Con l’accoglimento della clausola sociale l’offerente s’impegna in via prioritaria – e tale proposta non deve rimanere solo una dichiarazione di principio – a valutare l’assunzione del personale utilizzato dall’appaltatore uscente nell’esecuzione della commessa, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d’impresa (ai sensi del disposto dell’art. 50 del D. Lgs. n.50/2016).

Con la proposta di assorbimento la società offerente può prevedere, o meno, che il personale allega­to della documentazione di gara: verrà assunto nella sua totalità e ad esso verrà applicato il medesi­mo contratto; inquadrato nello stesso livello retributivo e che il trattamento economico sarà in linea con quello previsto dal contratto.

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Questo articolo è stato scritto da...

Beatrice Corradi
Dott.ssa Beatrice Corradi
Dirigente del Servizio Provveditorato, Affari generali e Gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Liguria
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