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( votes)“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza ed efficacia”
“secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, le offerte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 282/2021; n. 2969/2020; n. 6793/2019). L’elaborazione giurisprudenziale è altrettanto consolidata nel ritenere che le valutazioni nel merito delle proposte tecniche, anche per quanto riguarda l’efficienza e l’efficacia delle migliorie, nonché la loro corrispondenza alle previsioni del bando ed alle esigenze della stazione appaltante, appartengono all’ambito tecnico-discrezionale riservato alla commissione di gara e, pertanto, non sono sindacabili se non a fronte di macroscopici profili di illegittimità (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 2853/2018; 282/2021); … , senza entrare nel merito della valutazione o del punteggio attribuito nel caso di specie alle due migliorie in esame, sia d’uopo osservare che l’ambito della disamina delle proposte migliorative da parte della Commissione, prodromica all’attribuzione del punteggio, dovrebbe essere esteso alla valutazione della loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), della loro rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis (Cfr. TAR Campania, Napoli, I, n. 901/2022, con riferimento a un caso di offerta migliorativa in contrasto con la vigente normativa regionale in materia di sistemi antincendio non espressamente richiamata) nonché della loro efficienza ed efficacia.”