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( votes)- Quesito
- Incentivo e partenariato
- Risposta
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- Quesito
Il Sindaco di un comune emiliano chiede alla sezione di conoscere se “se la quota riferita agli incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 […] possa essere riconosciuta al RUP e secondo la ripartizione prevista dalla vigente regolamentazione comunale anche per i contratti di cui all’art. 183 (Finanza di progetto) del d.lgs. 50/16”.
- Incentivo e partenariato
Si anticipa che, anche alla stregua della posizione già espressa dalla Sezione delle Autonomie, la risposta è negativa stante la non riconducibilità delle forme di partenariato pubblico privato (a cui viene ricondotto anche il project financing) alla fattispecie degli appalti per cui, l’articolo 113 del Codice consente la compensazione delle funzioni tecniche a carico del quadro economico dell’opera/intervento.
Più nel dettaglio nella deliberazione si legge che “La giurisprudenza consultiva della Corte dei conti è concorde nell’escludere l’applicabilità dello speciale incentivo di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici alle attività finalizzate alla conclusione di contratti di partenariato pubblico privato”.
In questo senso, “La deliberazione n 15/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie aveva chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere riconosciuti per le attività svolte in relazione a contratti di concessione”.
Per effetto di tale pronunciamento, prosegue il collegio, “l’orientamento da subito maggioritario ha avuto modo di affermare che il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche in relazione alle altre forme contrattuali rientranti nella nozione di partenariato pubblico privato (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 211/2019/PAR, 429/2019/PAR, n. 110/2020/PAR)”.
Sulla questione, del resto, è intervenuto anche successivo avvallo da parte della stessa Sezione delle Autonomie visto che “con deliberazione 10/2021/QMIG, ha definitivamente chiarito che per le fattispecie di partenariato pubblico privato, disciplinate dagli art. 180 seguenti del Codice, non trova applicazione il sistema di incentivazione previsto dall’art. 113”.
Pertanto, la stessa finanza di progetto rientra a pieno titolo nella nozione di partenariato pubblico/privato. Testualmente, si legge in deliberazione che “La finanza di progetto, disciplinata dall’art. 183, rientra senza dubbio nella nozione di partenariato pubblico privato e pertanto, in relazione a tale fattispecie, ne va esclusa l’incentivabilità a norma dell’art. 113 del Codice”.
- Riscontro
Per effetto di dette premesse, la conclusione è che “non sono incentivabili, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le attività svolte in relazione ad una fattispecie di finanza di progetto, di cui all’art. 183 del medesimo decreto legislativo”.