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Della “natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della pubblica amministrazione”

“da quanto rappresentato dalla stazione appaltante e dal fornitore della piattaforma di e-procurement, la comunicazione via PEC è stata inviata automaticamente dal sistema informatico con una finalità diversa da quella della variazione della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e l’indicazione errata di tale data sarebbe dovuta a una anomalia, o bug, della quale invero non è stata fornita evidenza ma che, in assenza di elementi oggettivi che depongano in senso contrario, è data per acquisita ai fini del presente parere;  …. la giurisprudenza amministrativa, con riferimento alle gare svolte con il supporto di piattaforme informatiche, ha affermato a più riprese che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi sono da ritenersi collocate in una posizione necessariamente servente rispetto a questi, non essendo concepibile che l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e pubblica amministrazione sia ostacolato da problematiche di tipo tecnico. Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo fa discendere il corollario dell’onere dell’amministrazione di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l’agevolazione che deriva all’amministrazione, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciato dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possono verificarsi nell’utilizzo dei sistemi (Cfr. TAR Puglia, Bari, I, n. 1094/2015; TAR Lombardia, Milano, I, n. 40/2019; Tar Puglia, Lecce, II, n .977/2019; TAR Puglia, Bari, III, n. 461/2020); … nel caso in esame non pare revocabile in dubbio che la data da considerare utile al fine della presentazione delle offerte sia quella indicata nella lettera di invito, e soprattutto nella piattaforma informatica, rimasta immutata dopo la comunicazione. Depone inequivocabilmente per questa soluzione il principio che orienta l’interpretazione delle eventuali ambiguità della lex specialis di gara verso l’opzione favorevole alla più ampia partecipazione, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale; … Considerato ulteriormente che il potenziale effetto preclusivo della partecipazione indotto dalla apparente anticipazione della scadenza in realtà non si è prodotto, perché tutte le imprese invitate, ivi

compreso l’operatore economico istante, hanno potuto presentare regolarmente la propria offerta”

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Redazione MediAppalti
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