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Le misure di self-cleaning hanno effetto pro-futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse

“… dalla sequenza temporale dei fatti come documentalmente accertati, risulta chiaramente che la misura di self cleaning è stata adottata successivamente alla presentazione dell’offerta.

Sul punto, il C. di St. con sentenza n. 2260/2020 ha affermato che “risponde a logica, prima che a norme, che le misure di self-cleaning… abbiano effetto pro-futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive all’adozione delle misure stesse. È infatti inimmaginabile un loro effetto retroattivo”, con la conseguenza che qualsivoglia misura di c.d. “dissociazione” fosse stata o venga presa, mai potrebbe realizzare una sanatoria dell’ormai definitivamente integrata causa di esclusione dalla gara in oggetto (nello stesso senso: C. di St. -OMISSIS-886/2021 e n. 178/2020; TAR Firenze n. 77/2021).

Invero, in tema di apprezzamento di dette misure, l’accertamento della tempestività delle stesse non richiede valutazioni discrezionali ma è connotato da obiettività, di talché le misure adottate (più o meno adeguate) o sono tempestive o non lo sono, senza alcun margine di opinabilità.”

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Redazione MediAppalti
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