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( votes)Rispetto alla nomina “a regime” dei componenti della Commissione tra gli esperti iscritti all’albo dell’ Anac, il comma 3 art. 77 cit. consente in alcuni casi alla stazione appaltante di nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione escluso il Presidente, e precisamente per le ipotesi di affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, o per gli appalti di non particolare complessità svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ex art. 58. Ma, come noto, l’operatività dell’art. 77 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac di cui all’art. 78, è stata sospesa fino al 30.06.2023 dall’art. 1 comma 1 lettera c) del d.l. 32/2019 conv. in legge n.77/2020. Pertanto, può ragionevolmente sostenersi che il principio di rotazione non costituisce un vincolo rigido in quanto codificato dall’art. 77 dal momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’inoperatività dell’albo dei commissari, lascia esclusivamente fermo solo “l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” come sancito dalla stessa norma transitoria di cui all’art. 216, comma 12, del Codice, richiamata a sua volta dall’art. 1 comma 1 lettera c) del d.l. n.32 di proroga sopra richiamato. L’attuale vincolo, nella scelta dei commissari, pertanto si ravvisa solo nell’obbligo di scegliere i membri tra persone con professionalità adeguata in base a criteri preventivamente individuati (T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza n. 504/2021; Tar Lombardia, Brescia, I, 11 gennaio 2022, n. 18)