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( votes)La disposizione di cui dall’art. 80, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50 come integrata con D.L. n. 76 del 2020 distingue due ipotesi concernenti, rispettivamente:
– la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (o dei contributi previdenziali), in presenza delle quali è prevista l’automatica esclusione dell’operatore;
– la commissione di gravi violazioni, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento l’inadempimento agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse (o dei contributi previdenziali) che, viceversa, “può” comportare l’estromissione del partecipante laddove l’Amministrazione ne sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrarlo.
Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, la valutazione di gravità è predeterminata dal legislatore al raggiungimento della soglia (€ 5.000,00) di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1972 nel primo caso e € 35.000,00 nel secondo caso. La differenza tra le due previsioni riposa chiaramente sull’automaticità, nel primo caso, ovvero sulla facoltatività del potere di esclusione da parte della stazione appaltante, al verificarsi dei presupposti normativamente previsti, nel secondo caso. Ai fini dell’adozione dell’atto espulsivo, sarà pertanto indispensabile verificare se sussistono i presupposti per l’applicazione della esclusione facoltativa, ossia la gravità delle violazioni e la conoscenza e adeguata dimostrazione di esse, con effetto pur sempre limitato solo al procedimento in corso.