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( votes)“È conforme alla normativa di settore l’esclusione dalla gara a fronte di un giudizio espresso dall’organo tecnico di non conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche obbligatorie e indefettibili dettagliate nella legge di gara”
“VISTO quanto affermato dalla giurisprudenza in materia di appalti di forniture, nei quali trova generale applicazione il principio, di matrice comunitaria, di equivalenza di cui all’art. 68 d.lgs. 50/2016, che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica ed è diretto a tutelare la libera concorrenza e la par condicio tra i partecipanti alle gare. In base a tale principio l’offerente può fornire con qualsiasi mezzo appropriato la prova che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, fermo restando che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza (Cons. Stato, 4 marzo 2021, n. 1863).
E’ stato tuttavia rimarcato che, nel caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie ed indefettibili, «la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione, anche in assenza di un’espressa comminatoria escludente» (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084; n. 1863/2021 cit.));”