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Il Collegio Consultivo Tecnico va costituito obbligatoriamente nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al d.lgs. n. 50/2016, anche in riferimento a contratti misti.

L’importo di riferimento è quello dei lavori a base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni di importo dovute all’adozioni di varianti durante la fase di esecuzione del contratto.

Alla sua costituzione la stazione appaltante deve provvedere prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, diversamente, in caso di inottemperanza o di ritardo nella sua costituzione, si configurerebbe una violazione dell’art. 6 comma 1 del D.L. 76/20 da valutarsi ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale.

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Redazione MediAppalti
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