Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Per costante giurisprudenza l’indifferenza per la stazione appaltante delle singole voci di costo a favore della esclusiva rilevanza del quantum dell’offerta economica complessiva, sussiste solo per le offerte economiche a corpo, nelle quali l’elemento essenziale della proposta economica è esclusivamente l’importo finale, e non le voci di costo che hanno concorso a formarlo, che restano, pertanto, fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, il quale copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

Tuttavia, “attualmente la possibilità di dare rilevanza alle singole voci di costo offerte e di disporre l’esclusione delle offerte in aumento anche per dette singole voci, previa predisposizione di un’adeguata clausola nella lex specialis, non può ritenersi contrastante con l’art. 59 comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16, sia perché la norma non la vieta, sia in quanto la stessa norma, declina l’espressione “offerte” al plurale, in tal modo potendosi agevolmente riferire alle offerte riferite alle singole voci di cui si compone un appalto che la stazione appaltante, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, abbia strutturato anche valorizzando i prezzi unitari.”

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.