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( votes)- Il ruolo del RUP nella gara e il suo rapporto con la Commissione di gara
I compiti del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) sono individuati dalla legge n. 241/1990 e dal Codice dei Contratti Pubblici (e dalle linee guida ANAC n.3).
L’articolo 6 della legge n. 241/1990 individua tra i compiti del RUP, le seguenti attività:
- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Con specifico riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, l’articolo 31, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il RUP “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
Al RUP è quindi assegnata una competenza residuale.
Tali norme assegnano alla figura del responsabile del procedimento una competenza trasversale e alquanto generica, per tale ragione la giurisprudenza si è spesso occupata di valutare quali compiti siano da ritenersi incompatibili con il ruolo del RUP, in base ai principi generali che regolano la materia della contrattualistica pubblica.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rapporto del RUP con la commissione di gara ed in particolare se il RUP possa far parte della Commissione (e quindi presiederla o partecipare in qualche modo alla valutazione delle offerte).
Tale aspetto è particolarmente rilevante e, negli anni, è stato oggetto di molteplici pronunce in quanto non esiste una risposta univoca, ma è necessario avere riguardo di volta in volta al caso di specie.
Prima di esaminare alcuni casi concreti, al fine di comprendere gli elementi rilevanti e di riconoscere il confine tra l’attività consentita al RUP e quella non consentita, pare opportuno soffermarsi sull’articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina la composizione della commissione.
- La Commissione di gara
L’articolo 77 del Codice, rubricato “Commissione giudicatrice”, al primo comma dispone che “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.”.
Dall’esame del primo comma appare immediatamente evidente che al fine di garantire un giudizio tecnico ed imparziale, i commissari devono essere scelti tra soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto.
Ebbene, il RUP generalmente non è un tecnico (almeno non è necessario che il RUP sia un tecnico esperto nella specifica materia oggetto dell’appalto), in quanto ai sensi dell’articolo 31 del Codice, deve essere individuato tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive.
Il RUP deve possedere capacità professionali e requisiti adeguati al compito da svolgere che però non necessariamente riguardano lo specifico oggetto del contratto.
L’esperienza necessaria per coprire il ruolo di RUP riguarda più propriamente le attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Al contrario, è necessario che i commissari tecnici siano esperti nella specifica materia oggetto dell’affidamento, ed è per tale ragione che il comma 3 dell’articolo 77 prevede che “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC (…), tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. (…)”
Come è noto, l’operatività del comma 3 sulla nomina dei commissari tra gli iscritti all’albo istituito presso ANAC è sospesa fino al 30 giugno 2023 così come stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine da ultimo differito dall’art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020.
Tuttavia, la lettura di tale comma rende evidente la ratio della modalità di individuazione dei commissari tecnici che è quella di circoscrivere la scelta tra figure altamente specializzate.
Nei commi successivi, l’articolo 77 individua gli elementi di incompatibilità con la figura del commissario di gara, a presidio dei principi di imparzialità e par condicio.
In particolare, stabilisce che “4.I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”
La versione originaria dell’art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disponeva che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
La modifica è avvenuta, come è noto, ad opera dell’art. 46, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo).
BOX: La ratio dell’articolo 77 del Codice è quella di garantire una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte
Appare evidente che nella sua nuova formulazione la ratio della norma è quella di creare una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte.
Basti infatti considerare al momento in cui avviene la nomina della Commissione, che è successivo al termine di presentazione delle offerte.
Ne costituiscono prova anche i successivi commi dell’articolo 77.
Secondo cui “5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto”.
BOX: I Commissari non possono aver svolto nessun’altra attività relativa al contratto di cui devono valutare l’affidamento; tuttavia, non è prevista alcuna incompatibilità assoluta rispetto all’ingresso del RUP nella commissione di gara
Ne consegue che il divieto che emerge chiaramente dalla lettura dell’articolo 77 è quello di impedire a chi ha redatto la documentazione di gara di potere anche valutare le offerte presentate (cfr. sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n.13, redatta in base al disposto del Codice previgente, ma applicabile anche all’articolo 77).
Ai sensi dell’art. 77, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 dunque non sussistono delle ipotesi di incompatibilità assolute e identificabili a priori tra il RUP e il commissario di gara.
Tuttavia, le linee guida ANAC n. 3 stabiliscono che “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.
Ne consegue che appare fondamentale effettuare una valutazione caso per caso.
- La valutazione caso per caso
Premesso il quadro normativo sopra esposto, si passano in rassegna alcune recenti pronunce che affrontano il tema dell’incompatibilità del RUP a commissario di gara.
- La valutazione in concreto ha dato luogo alla verifica di una effettiva incompatibilità tra il ruolo del RUP e quello di commissario
Una delle più recenti pronunce in materia (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 novembre 2021 n. 7419) che richiama i precedenti più importanti sul punto, è stato giudicato che:
“Con riguardo al regime di incompatibilità tra le funzioni svolte nel procedimento e quelle di presidente della Commissione, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nel più volte ricordato art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Occorre peraltro rilevare che la norma in questione ha la stessa portata oggettiva dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla quale la giurisprudenza aveva posto in evidenza che rispondeva all’esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n.13). Il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è dunque quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1387) (Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471)”.
BOX: Chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, al fine di garantire il diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta
Nel caso di specie sottoposto, prima al TAR Catanzaro, e poi al Consiglio di Stato, il soggetto nominato Presidente della Commissione di gara aveva in concreto adottato anche il decreto di indizione della procedura concorsuale, ed era inoltre titolare dell’Ufficio competente ad adottare l’approvazione degli atti della Commissione esaminatrice.
Per tali ragioni la ricorrente (poi appellante) aveva censurato la violazione dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016.
Ebbene, in applicazione del principio sopra esposto, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello in quanto ha ritenuto integrata la fattispecie di incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/16, stante la concentrazione in capo alla medesima persona delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore, e delle attività di valutazione delle offerte.
La pronuncia è rilevante in quanto elenca le attività che ha ritenuto rilevanti al fine di ravvisare in concreto la commistione tra attività di redazione della legge di gara e attività di valutazione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ravvisato che la medesima persona:
“- ha indetto la procedura aperta, (…);
– ha sottoscritto il bando di gara (…);
– ha sottoscritto il disciplinare di gara (…);
– ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando la propria persona quale Presidente della Commissione (…);
– ha provveduto concretamente alla valutazione delle offerte in qualità di Presidente della Commissione (cfr. verbali delle sedute della Commissione)”.
Il Collegio ha quindi ravvisato in concreto una concentrazione di attività tra loro incompatibili per espressa previsione legislativa (art. 77 comma 4 del Codice)in capo al medesimo soggetto che era anche il RUP, ed ha accertato “la violazione del principio di necessaria separazione tra fase regolatoriae fase attuativa, tenuto conto che chi ha predisposto il regolamento di gara è stato chiamato anche allasua concreta applicazione, così compromettendo le esigenze di tutela della trasparenza dellaprocedura, poste a garanzia “del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo edimparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte chel’hanno preceduta” (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6744).”.
- La valutazione in concreto non ha dato luogo all’accertamento di una incompatibilità tra il ruolo del RUP e quello di commissario
Il TAR Sicilia, Catania, sez. I, con la sentenza del 25 gennaio 2021 n. 209 ha avuto modo di ripercorrere l’iter legislativo e giurisprudenziale relativo al ruolo del RUP, dando atto del fatto che la nuova formulazione dell’articolo 77 ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’Amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082).
In tale pronuncia il TAR ha evidenziato alcuni elementi sintomatici dell’incompatibilità del RUP con il ruolo di commissario di gara, ed in particolare:
– la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di che trattasi;
– la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente;
– per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi “non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario”;
– ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità;
– detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità;
– in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario componente della commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all’appalto stesso (cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082).
Il caso concreto riguardava la presunta incompatibilità di un RUP che, a dire della ricorrente, aveva predisposto la legge di gara (in quanto recava la propria firma) ed era stato poi nominato membro della Commissione di gara, in sostituzione di uno dei commissari.
Sul punto il TAR Catania, alla luce dei principi sopra esposti, ha rigettato il ricorso sostenendo che “le due previsioni racchiuse nell’anzidetto art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere interpretate in maniera atomistica, ma postulano una lettura coordinata, non seccamente preclusiva del cumulo di funzioni e che richiede una valutazione dell’incompatibilità sul piano concreto e di volta in volta, nonché la prova di concreti ed effettivi condizionamenti, anche perché, diversamente opinando, si finirebbe per operare una sorta di interpretatio abrogans della seconda parte dell’art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. (che, va ricordato, stabilisce che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura), attesa la pluralità di funzioni e competenze, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, che l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 attribuisce al RUP (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 24 agosto 2020, n. 949)”.
Il TAR prosegue poi richiamando l’art. 31, comma 3, del Codice, nella parte in cui delinea la competenza del responsabile unico del procedimento in termini residuali.
Sul punto poi precisa che la giurisprudenza ha valorizzato la volontà del legislatore di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695).
A ciò deve aggiungersi che fra le competenze ascritte al dirigente ovvero al funzionario incaricato di funzioni dirigenziali vi sono quelle concernenti la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità delle procedure d’appalto, la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 luglio 2009, n. 1342 che evoca l’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, richiamata in ambito regionale con l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre 1998, n. 23, nel testo oggi sostanzialmente corrispondente all’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
BOX: Al fine di integrare la prova richiesta di una possibile situazione di incompatibilità del RUP non è sufficiente il mero sospetto. Sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità grava l’onere della prova.
Il TAR pone l’accento sulla responsabilità della procedura di gara rilevando che questa è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché ne deduce che “la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze, guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 aprile 2020, n. 221; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87)”.
Il TAR Catania ha dunque rigettato il ricorso in quanto in concreto non ha ravvisato elementi in grado di dimostrare una commistione dell’attività preparatoria della legge di gara con quella valutativa.
Inoltre con riferimento alla doglianza concernente la redazione da parte del RUP degli atti di gara, il TAR ha ravvisato che la censura era stata formulata in termini meramente formalistici.
A parere del TAR Catania, la “paternità” degli atti indittivi della procedura, tipici della competenza dirigenziale, in linea di principio non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità; in tal caso si tratterebbe di incompatibilità di carattere automatico in difetto di qualsivoglia elemento di prova sulla concreta influenza in merito alle regole di imparzialità che governano le pubbliche gare, in violazione di quanto previsto espressamente dalla legge sulla necessità di una valutazione caso per caso.
BOX: La semplice firma degli atti indittivi della procedura non può dar luogo automaticamente ad una situazione di incompatibilità in tal caso si tratterebbe di incompatibilità di carattere automatico in violazione di quanto previsto espressamente dalla legge sulla necessità di una valutazione caso per caso
Un’altra pronuncia interessante sull’onere della prova è quella del T.A.R. Campobasso, Molise, sez. I, 14 maggio 2021, n.175, il quale ha affermato che “Quanto alla prospettata violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza ha ormai più volte ribadito il principio secondo il quale il ruolo di R.U.P., nelle procedure di evidenza pubblica, può ben coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della Commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e condizionamento tra gli stessi (Consiglio di Stato sez. III, 26/10/2018, n.6082; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 24/08/2020, n.949; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 28/04/2020, n.256). La ricorrente non ha tuttavia fornito neppure in parte una simile dimostrazione; essa non ha poi nemmeno specificato in che cosa, nel concreto svolgersi della gara, le dette ipotetiche interferenze sarebbero consistite, ed è così incorsa anche in un deficit di allegazione”.
Ne discende che laddove un concorrente intenda denunciare la presunta incompatibilità tra il ruolo di RUP e membro o presidente della Commissione, è necessario che dia prova dell’interferenza e del condizionamento che tale situazione possa provocare.
Ebbene, in base all’articolo 77 comma 4, come visto, per interferenza deve intendersi quella tra predisposizione della legge di gara e successiva valutazione delle offerte.
In tale pronuncia è stato inoltre evidenziato che “nemmeno sussistono impedimenti di sorta a che il medesimo soggetto cumuli le funzioni di commissario di gara e di direttore dell’esecuzione. Anche a voler accedere ad una lettura rigorosa della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 77 citato, che faccia riferimento anche alla figura del direttore esecutivo, e non solo a quella del R.U.P, da ciò si potrebbe desumere, al massimo, l’esistenza di una preclusione al conferimento dell’incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della commissione di gara, ma certamente non anche la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 febbraio 2019, n. 819 e T.A.R. Puglia, sez. II, sent. 30 settembre 2019, n. 1251).”.
Con riferimento ad una fattispecie esaminata dal T.A.R. Toscana, sez. I, 15 giugno 2021, n.927, è stato affrontato il tema della presunta incompatibilità del RUP eletto Presidente della Commissione di gara, sotto un aspetto diverso.
In tale caso è stata infatti, il TAR ha ritenuto non sussistente la violazione dell’art. 77 del Codice, in quanto le ipotesi di incompatibilità dei commissari vanno verificate, in concreto e di volta in volta, per ogni singola gara.
In particolare “In via di principio non vi è un’incompatibilità assoluta tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione, dovendosi esaminare il ruolo che, in concreto, il RUP ha svolto nella predisposizione degli atti di gara.”.
Il TAR ha aggiunto che “Nel caso di specie non si rinvengono i presupposti di una sostanziale e aprioristica incompatibilità, essendosi in presenza di una procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, nell’ambito di una procedura in cui i parametri di valutazione, e la conseguente la discrezionalità, erano stati circoscritti dalla stazione appaltante (in questo senso T.A.R. Lazio, Roma, II, 22.02.2019, n. 2420).”.
In questo caso, dunque, il TAR ha valorizzato non solo il ruolo del RUP nella gara, ma anche la tipologia di gara e la discrezionalità effettivamente riconosciuta in capo ai commissari. E non ravvisando elementi tali da incidere in maniera rilevante sulla valutazione soggettiva delle offerte, non ha ritenuto il ruolo di RUP incompatibile con quello di commissario.