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Presupposti della revoca dell’affidamento “ponte”

“…in punto di diritto, l’ampia discrezionalità di cui dispone l’amministrazione nell’esercizio del potere di revoca in autotutela degli atti amministrativi, circa la valutazione di opportunità e convenienza nella riconsiderazione dell’interesse pubblico avuto in cura, il cui controllo di legittimità sconta un giudizio esogeno alla funzione amministrativa esercitata, nei limiti del sindacato debole e con la tecnica dell’eccesso di potere attraverso le figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza.

… -OMISSIS- censura, invero, (i) la carenza del presupposto rappresentato dalla esecuzione anticipata del contratto con la società aggiudicataria; (ii) il deficit istruttorio e motivazionale sotteso alla valutazione dell’interesse pubblico, stante il maggiore costo che sarebbe derivato dalla esecuzione anticipata del contratto a “regime” a cagione del superiore canone mensile rispetto a quello praticato dalla -OMISSIS- con il contratto “ponte” … La determinazione di revoca si fonda sui seguenti elementi motivazionali: (i) accelerazione dell’iter procedimentale della gara principale che ha portato alla individuazione dell’aggiudicatario; (ii) dichiarata disponibilità dell’aggiudicatario a dare esecuzione allo stipulando contratto; (iii) punto II.2.7) del bando di gara per l’affidamento “ponte” del servizio, che stabilisce la durata dell’affidamento in mesi tre e, comunque, fino alla definitiva individuazione del contraente dell’appalto in corso relativo all’affidamento del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari nel -OMISSIS-”, indetta dalla CUC con determina n. 4 del 3 aprile 2020. Il Collegio osserva che, a seguito della individuazione dell’aggiudicatario della gara principale, è venuto meno il presupposto fattuale che reggeva e giustificava la gara “ponte” e le finalità del suo svolgimento.

La gara in questione era stata indetta “nelle more” dell’affidamento definitivo del contratto a “regime”; ciò, sull’evidente presupposto di assicurare il servizio “medio tempore” e nella consapevolezza, logica e giuridica, che, una volta perfezionatosi l’affidamento definitivo e dato avvio alla raccolta, il contratto sottoscritto dall’impresa “ponte” avrebbe cessato i propri effetti perché “sine causa” (lo stesso servizio giammai avrebbe potuto essere svolto in contemporanea da due imprese operanti sul medesimo territorio).

Il requisito di capacità tecnico-professionale deve risultare coerente e proporzionato alle specifiche peculiarità del contratto. La “non frazionabilità” di un requisito non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento

“… la disciplina dei raggruppamenti lascia ampio margine di discrezionalità alla stazione appaltante nella determinazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale … i disciplinari di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi; che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Pur tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’esercizio di tale discrezionalità deve rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, preservando la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento e non restringendo la platea dei potenziali concorrenti.

Tali criteri non devono, pertanto, essere discriminanti né abnormi rispetto alle regole proprie del settore. … Il punto di equilibrio tra discrezionalità (nel fissare requisiti minimi) e tutela dell’interesse pubblico sotteso alla esigenza di non aprire incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri particolari e inerenti esperienze e capacità, è dato, in punto di adeguatezza, da un giudizio di congruità della clausola rispetto all’oggetto del contratto.

Grava, dunque, sulla stazione appaltante il farsi carico di un criterio di corrispondenza nell’uso della proporzionalità del requisito rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto.

In altri termini, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere riferito (dunque, risultare coerente e proporzionato) alle specifiche peculiarità del contratto, ciò che implica una valutazione di corrispondenza effettiva e concreta del requisito medesimo alla gara stessa. …. muovendo sempre dalla evidenziata non frazionabilità del servizio, il Collegio ritiene che detta “non frazionabilità” non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero; tale conclusione si porrebbe, infatti, in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento”.

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Redazione MediAppalti
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