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Nell’ambito dei requisiti che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, tra quelli di ordine “generale” una posizione di rilievo è certamente assunta dalla regolarità contributiva prevista dal quarto comma dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016; attenzione che è rivolta soprattutto alle decisione che la Stazione appaltante potrà assumere laddove il concorrente, acquisito in via telematica un Documento di Regolarità Contributiva (c.d. “Negativo”), risultasse carente del requisito anzi citato.
Premesso ciò, la formulazione attuale del quarto comma prevede che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali […]. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo […]”.
La disposizione traccia quindi per la Stazione appaltante due strade alternative.
La prima prevede un obbligo di esclusione dell’operatore economico nel caso in cui questo abbia violato gli “obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali” e tale violazione sia grave e definitivamente accertata. Intendendosi con “grave” il mancato pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a cinquemila euro[1], ovvero, nello specifico ambito contributivo e previdenziale, il mancato rilascio del DURC (i.e. DURC “Negativo”); mentre con “definitivamente accertate”la norma qualifica le “violazioni contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.
La seconda, invece, riconosce alla Stazione appaltante un potere “discrezionale” sulla possibilità di procedere o meno all’esclusione del concorrente, ossia laddove questa sia a “conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo [mancati pagamenti superiori a cinquemila euro n.d.r.] o del quarto periodo [il rilascio di un DURC negativo n.d.r.].
L’attuale formulazione del quarto comma prevede in caso di irregolarità contributiva del concorrente due alternative per la Stazione appaltante: un dovere di (automatica) esclusione laddove la violazione degli “obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali” sia grave e definitivamente accertata, ovvero una facoltà quando la violazione presenti i caratteri della gravità ma non sia definitivamente accertata.
Deve tuttavia rilevarsi che la norma non ha sempre previsto questo “duplice” ruolo da parte della Stazione appaltante, da un lato mera esecutrice dell’esclusione, dall’altra investita del potere discrezionale di valutare gli esiti di una riscontrata irregolarità laddove questa non sia definitivamente accertata.
L’introduzione della “seconda alternativa”, infatti, è avvenuta (solo) con l’articolo 8 del Decreto-Legge n. 76 del 2020 (“Decreto Semplificazioni”), convertito in legge 120/2020; la precedente formulazione fu peraltro oggetto di verifica di conformità alle norme eurocomunitarie proprio dalla Commissione europea, tanto da diventare oggetto della procedura di infrazione n. 2273/2018, poiché in contrasto con le Direttive comunitarie nn. 23 e 24 del 2014 (rispettivamente relative all’affidamento di concessioni e agli appalti pubblici).
Secondo la Commissione la disposizione nella sua originaria formulazione violava le direttive comunitarie nella parte in cui prevedeva solamente l’esclusione del concorrente ove la violazione fosse stata accertata tramite una decisione giudiziaria o amministrativa avente carattere definitivo, mancando dunque di riconoscere alle stazioni appaltanti la facoltà di valutare la possibile esclusione in assenza di una decisione (giudiziaria o amministrativa) avente carattere definitivo.
- Il limite del potere discrezionale della Stazione appaltante connesso alla presenza di un DURC “Negativo”
Alla luce di quanto anticipato in premessa, da una lettura piana dell’attuale formulazione del quarto comma dell’art. 80, sembrerebbe che (anche) con riferimento alla presenza di un DURC “Negativo” alla Stazione appaltante sia comunque riconosciuta la facoltà di valutare discrezionalmente la gravità dell’irregolarità contributiva se questa non è stata definitivamente accertata, tramite, come detto, un provvedimento dell’Autorità competente all’esito di un ricorso amministrativo (c.d. “ricorso gerarchico”), ovvero a seguito di una pronuncia giurisdizionale divenuta definitiva.
Ebbene, di tutt’altro avviso rispetto al dato letterale tratto dalla norma è la giurisprudenza consolidatasi nell’ultimo triennio sul punto, la quale, nonostante l’introduzione con l’articolo 8 del “Decreto Semplificazioni” del potere discrezionale riconosciuto alla Stazione appaltante in caso di violazione non definitivamente accertata, restituisce comunque un principio diametralmente opposto e che lascerebbe poco spazio ad interpretazioni differenti: ossia che la presenza di un DURC “Negativo” determina l’automatica esclusione del concorrente, senza possibilità per la Stazione appaltante di sindacare sulla definitività della riscontrata irregolarità, eliminando di fatto la discrezionalità sancita dalla seconda parte del quarto comma dell’art. 80.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, tale ipotesi di violazione sarebbe ancorata ad un automatismo che non lascerebbe alla Stazione appaltante alcun margine di discrezionalità valutativa, giacché il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico sarebbe riservato all’Ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, per l’effetto, imponendosi alla Stazione appaltante l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849).
Tale ermeneutica risulta essere in linea con quanto venne stabilito con l’introduzione dell’art. 4, comma 1, D.L. 20 marzo 2014, n. 34 conv. in L. 16 maggio 2014, n. 78, che impone alla stazione appaltante di “accertare la regolarità contributiva dell’operatore economico solo attraverso richiesta del c.d. DURC on line all’ente previdenziale” nonché “la natura del DURC, quale definitivamente sancita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 maggio 2016, n. 10, di “dichiarazione di scienza …che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso”.
Ed ancora, “La certificazione di irregolarità contributiva contenuta nel durc costituisce legittimo motivo di esclusione dalla gara. La nozione di ” violazione grave ” delle norme in materia previdenziale e assistenziale non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale e, in particolare, dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva”[2]; da ciò ne consegue che la presenza di un DURC “Negativo” determina “una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto”[3].
La presenza di un DURC “Negativo” determina “una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto.
Dall’analisi dei principi giurisprudenziali sopraenunciati, sembrerebbe quindi del tutto ininfluente l’introduzione da parte dell’articolo 8 del Decreto Semplificazioni del potere di valutazione discrezionale in capo alla Stazione appaltante in caso di irregolarità non definitivamente accertate, emergendo così una sorta di contraddizione tra l’indicazione normativa e l’interpretazione giurisprudenziale apparentemente (ancora) ferma all’orientamento consolidatosi prima dell’introduzione della seconda parte del quarto comma.
Interpretazione che si presenterebbe ancor più soggetta a riserve se paragonata agli indirizzi espressi in vigenza (addirittura) del previgente articolo 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. 163 del 2006[4]; in riferimento al quale in un caso di irregolarità contributiva priva del carattere di “definitività” il TAR aveva stabilito che “Nelle gare d’appalto, un’irregolarità contributiva può ritenersi definitivamente accertata solo quando, alla data di scadenza del termine di proposizione delle domande di partecipazione alla gara, siano scaduti i termini per la contestazione dell’infrazione ovvero siano stati respinti i mezzi di gravame proposti avverso la medesima. Ne consegue che, una volta rilasciato dall’INPS un DURC negativo, la contestazione dello stesso in sede giurisdizionale, ove tale contestazione non risulti ictu oculi pretestuosa, deve ritenersi tale da precludere il venire in essere dell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 comma 1,lett. i, d.lg. n. 163 del 2006, in quanto, essendo sub iudice, la grave violazione contributiva non può dirsi definitivamente accertata”[5].
Una prima indicazione utile a superare questo empasse interpretativo era stata fornita dal TAR Toscana, i giudici fiorentini infatti, mutuando i principi sanciti dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2016 unitamente all’orientamento dei pronunciamenti sopra citati, chiariscono che – nonostante l’introduzione di un potere valutativo sull’irregolarità non definitivamente accertata – l’automatismo espulsivo deriverebbe dall’obbligo in capo al concorrente di possedere i requisiti senza soluzione di continuità. Si è affermato, infatti, che “non possono rilevare eventuali adempimenti tardivi o regolarizzazioni postume perché anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, risultando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25.05.2016, n° 10; Cons. Stato, sez. IV, 28.01.2021, n° 849)”[6].
Non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.
Tuttavia, sebbene dalla pronuncia del Tribunale toscano si evinca che la preclusione del potere discrezionale della Stazione appaltante derivi esclusivamente dalla (necessaria) garanzia del possesso dei requisiti senza soluzione di continuità, la facoltà di valutazione introdotta dalla seconda parte del quarto comma risulta ancor più svuotata della sua finalità se si considera che neppure l’intervento di una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l’erroneità del giudizio di irregolarità contributiva possa essere utilizzata dalla Stazione appaltate al fine di evitare l’esclusione del concorrente.
Proprio di recente, infatti, è stato affermato che nonostante l’intervento di una pronuncia giurisdizionale, la continuità del possesso del requisito deve considerarsi comunque interrotta nel periodo tra il rilascio del DURC “Negativo” ed il provvedimento del giudice adito; e tanto basterebbe a scardinare il potere discrezionale della Stazione appaltante sul presupposto (in questo caso) che “lo stesso art. 80, comma 4, ad finem sterilizza l’attitudine escludente dell’irregolarità – con previsione che, per la sua natura eccezionale, deve ritenersi di stretta interpretazione – solo in caso di pagamento (o di vincolante impegno a pagare) assunto e formalizzato ‘prima della scadenza del termine di presentazione delle domande”[7].
- Quale soluzione per il concorrente (e per la Stazione appaltante)? L’impugnazione in via “incidentale” del DURC “Negativo”
Ebbene, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, sembra evidente che la presenza di un DURC “Negativo” determini una contrazione del potere discrezionale della Stazione appaltante sulla possibilità di valutare l’esclusione dell’operatore economico, per l’effetto, pregiudicando l’interesse del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento e quindi la preclusione della possibilità di aspirare all’aggiudicazione della commessa.
Tracciate dunque in questi termini le conseguenze legate all’irregolarità contributiva – evidentemente dirompenti sia per l’erosione del potere riconosciuto dalla seconda parte del quarto comma alla Stazione appaltante, sia per l’operatore economico che non potrà evitare in alcun modo la propria esclusione nonostante un accertamento giurisdizionale sull’inefficacia dell’irregolarità riscontrata – l’unica soluzione che potrebbe arginare tali rilievi è stata fornita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con la sentenza n. 111 del 15 febbraio 2021.
Con tale pronuncia, il massimo organo della giustizia amministrativa siciliano, offrendo un puntuale riepilogo delle sentenze intervenute sul tema dell’esclusione per ragioni legate ad irregolarità contributive e dell’inefficacia in sede di gara delle eventuali pronunce di accertamento sulla cognizione dell’Ente aggiudicatore, ha avuto il pregio di evidenziare la via (unica, sembrerebbe) che può intraprendere l’operatore economico laddove questo si veda escluso (obbligatoriamente) dalla Stazione appaltante.
Il Collegio, partendo dal presupposto – già analizzato – che i rilievi indicati nel DURC si “impongono” alla Stazione appaltante senza che questa possa sindacarne il contenuto, ha fatto buon governo delle indicazioni fornite dalla sesta sezione del Coniglio di Stato con la pronuncia n. 6920 del 2020 rilevando che “l’eventuale inesattezza della certificazione relativa alla regolarità contributiva può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo al fine di verificare l’esistenza o meno del requisito di partecipazione ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento impugnato, spettando alla parte che allega il contrasto tra la certificazione e la reale situazione dell’operatore economico fornire la prova in giudizio che l’irregolarità contributiva riportata nel DURC sia in realtà insussistente ovvero […] (Cons. St., sez. VI, 10 novembre 2020, n. 6920)”[8].
L’eventuale inesattezza della certificazione relativa alla regolarità contributiva può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo al fine di verificare l’esistenza o meno del requisito di partecipazione ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
Partendo dal concetto di accertamento incidentale, è possibile rilevare dalla pronuncia due spunti di riflessione fondamentali onde comprendere la soluzione applicabile in caso di DURC irregolare: il primo legato al ruolo che ricopre il Giudice amministrativo investito del potere di valutare la legittimità del provvedimento di esclusione, il secondo, invece, relativo al concetto di “impugnazione” del DURC in uno con l’inefficacia nei confronti della Stazione appaltante di una precedente sentenza di merito che abbia accertato l’erroneità del giudizio di irregolarità contributiva.
Sotto il primo profilo si rileva che, come peraltro sancito dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2016, l’accertamento inerente alla regolarità del DURC, ove finalizzato alla verifica dei requisiti del concorrente dichiarati in sede di gara, rientra (esclusivamente) nella cognizione incidentale (e quindi privo di effetti nel rapporto tra operatore economico ed Ente previdenziale) del Giudice amministrativo[9].
Il secondo spunto di riflessione, come anticipato, è invece utile per comprendere le ragioni secondo le quali anche l’esistenza di una precedente sentenza che abbia accertato l’irregolarità di un DURC “Negativo” sia ininfluente rispetto al provvedimento (di esclusione) che la Stazione appaltante è “obbligata” ad assumere; giacché – come chiarito anche in questo caso dall’Adunanza plenaria[10] – “Non si pone tanto un problema di espressa impugnazione del d.u.r.c. quanto piuttosto di accertamento della regolarità del d.u.r.c. da parte del giudice amministrativo (con correlato onere di contestazione del medesimo) ai fini dello svolgimento del procedimento di gara”. In altri termini, nell’ambito delle procedure di affidamento, il pronunciamento di un giudice “esterno” non può incidere sul dovere di espulsione imposto alla Stazione appaltante, in quanto il giudizio sulle sorti della partecipazione è rimesso alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Non si pone tanto un problema di espressa impugnazione del d.u.r.c. quanto piuttosto di accertamento della regolarità del d.u.r.c. da parte del giudice amministrativo (con correlato onere di contestazione del medesimo) ai fini dello svolgimento del procedimento di gara”
Da quanto sopra è quindi lampante l’unica soluzione percorribile; ossia, nel caso in cui il concorrente si veda (obbligatoriamente) escluso da una procedura di affidamento per la presenza di un DURC “Negativo”, anche laddove una precedente sentenza abbia accertato l’erroneità del rilievo sulla posizione contributiva (in base al principio del possesso dei requisiti senza soluzione di continuità), è necessario impugnare il provvedimento di esclusione.
Ebbene, proprio in relazione all’obbligo di sottoporre il DURC alla cognizione incidenter tantum del Giudice amministrativo, quale atto presupposto del provvedimento espulsivo, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che “Se dunque la mera presenza di un d.u.r.c. negativo obbliga l’Amministrazione ad escludere l’impresa interessata, senza poterne sindacare il contenuto, coerentemente deve riconoscersi che non possa che essere rimesso alla cognizione del giudice amministrativo l’accertamento in via incidentale (ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm.) della regolarità del d.u.r.c., ed anche della definitività dell’accertamento previdenziale”[11].
Se dunque, lato operatore economico, la presenza di un DURC “Negativo” può essere risolta – rispetto alla partecipazione alla gara – mediante l’impugnazione del provvedimento espulsivo, lato Stazione appaltante, invece, risulta comunque evidente che la nuova formulazione del quarto comma dell’art. 80, con riferimento alla presenza di un’irregolarità contributiva è comunque destinata a rimanere parola morta, sia nel caso in cui le risultanze del DURC siano sub-iudice sia, addirittura, ove queste siano già state accertate dal Giudice adito dall’operatore economico, giacché si tratta comunque di circostanze che in alcun modo possono essere valutate dalla Stazione appaltante; la quale, nonostante il potere discrezionale sancito dalla norma, si vede costretta ad attivare l’automatismo espulsivo.
- Conclusioni
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale tracciato, è evidente che l’introduzione da parte dell’art. 8 del “Decreto Semplificazioni” del potere di valutazione discrezionale della Stazione appaltante in ordine ad irregolarità non definitivamente accertate, subisce comunque una (ingiustificata) contrazione ove tale irregolarità riguardi il DURC rilasciato, in quanto il concorrente dovrà comunque essere escluso e quindi portare alla cognizione del Giudice amministrativo l’illegittimità del provvedimento di esclusione dovendo contestare in quella sede gli eventuali vizi dai quali è derivata l’irregolarità contributiva.
Ebbene, come anticipato in premessa, la mancata previsione del potere di valutazione discrezionale da parte della Stazione appaltante in caso di irregolarità non definitivamente accertate, era già stata evidenziata dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2273/2020 rispetto alla quale, come indicato nel Disegno di legge Europea 2019/2020 – ossia l’intervento legislativo volto ad armonizzare la normativa interna agli indirizzi dell’Unione europea anche in base a quanto rilevato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2273/2018 – l’incongruenza è stata “autonomamente” superata del legislatore nazionale con il Decreto-Legge n. 76 del 2020 (“Decreto Semplificazioni”), il cui art. 8 ha restituito l’attuale formulazione del quarto comma.
Tuttavia, nonostante ad oggi la disposizione si presenti – sulla carta – in linea con i dettami sanciti dalle direttive europee, riconoscendo alla Stazione appaltante (anche) la possibilità di escludere l’operatore economico nel caso di irregolarità non definitivamente accertate, l’applicazione della norma, come rilevato, non sembra considerare tale facoltà rispetto alla presenza di un DURC “Negativo”.
Inoltre, considerando lo stato dell’iter legislativo di approvazione del Disegno di Legge europea, che all’esito dell’esame del testo da parte del Senato ha visto la proposta di modificare ulteriormente la seconda parte del quarto comma rivedendo i canoni applicativi dell’esclusione ove la violazione non sia definitivamente accertata, alla luce delle problematiche connesse al potere discrezionale in caso di DURC negativo, l’emananda Legge europea rischia di fatto di trasformarsi in un’occasione mancata.
La modifica proposta dal Senato, infatti, riguarda esclusivamente l’innalzamento della soglia oltre la quale la violazione deve essere considerata grave (passando da 5.000,00 a 35.000,00 euro) e la possibilità per la Stazione appaltante di contemperare ai fini dell’esclusione la gravità della violazione al valore dell’appalto. In questo senso, alla luce delle riscontrate problematiche di reale applicazione del potere discrezionale, era auspicabile un ulteriore intervento proprio per chiarire l’esatto spazio di manovra della Stazione appaltante anche con riferimento alle valutazioni sul DURC “Negativo”.
Pertanto, laddove si fosse previsto che anche l’irregolarità del DURC – non definitivamente accertata in ragione della pendenza (dei termini per impugnarne le risultanze o) di un giudizio ovvero sulla quale fosse già intervenuta una pronuncia giurisdizionale o amministrativa – potesse essere valutata in piena autonomia dalla Stazione appaltante, certamente si sarebbe aggiunto un importante tassello all’opera di efficienza e speditezza nell’aggiudicazione delle commesse pubbliche.
Poiché affidare alla Stazione appaltante il potere di valutazione sulle attività poste in essere dal concorrente attinto da un “DURC” negativo, contribuirebbe in modo significativo alla riduzione del rischio di vedere procedure di gara bloccare bloccate da ricorsi che, allo stato dell’arte, i concorrenti sono costretti ad incardinare, quantomeno al fine di poter controdedurre rispetto all’irregolarità documentata ed in forza della quale la Stazione appaltante era obbligata ad assumere un provvedimento di esclusione.
[1] Il limite economico di gravità è oggi stabilito in tale somma dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40
[2] TAR Toscana, Sez., I, 23 dicembre 2019, n. 1765;
[3] Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141;
[4] La disposizione, similmente all’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50 del 2016 pre “Decreto Semplificazioni” prevedeva solamente l’ipotesi di automatica esclusione del concorrente per “… che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”;
[5] TAR Lazio, Sez, II, 27 aprile 2017, n. 4939;
[6] TAR Toscana, Sez. I, 19 novembre 2021, n. 490;
[7] Tar Calabria, Reggio Calabria, 7 ottobre 2021, n. 765;
[8] CGARS, Sez. giurisd., 15 febbraio 2021, n. 111;
[9] In termini: Cassazione Civile, SS. UU., 29 marzo 2017, n. 8117;
[10] Adunanza plenaria n. 6 del 2010;
[11] Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3385;