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( votes)(Corte dei Conti, sez. reg. Lombardia, deliberazione n. 131/2021)
- Il quesito
- L’esame nel merito
- L’avanzo di amministrazione
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- Il quesito
Un sindaco di un comune lombardo, pone alla sezione il quesito sul “destino” della quota di risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche (come definite nel quadro economico del lavoro) non erogabili visto che riferite a prestazioni no svolte direttamente dai dipendenti dell’ufficio tecnico del comune ma da personale esterne.
La questione, più nel dettaglio, che il sindaco istante pone è se le risorse in parola:
· “debbano essere necessariamente destinati ad aumentare la quota del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, secondo le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di fatto oltre il 20% previsto dalla norma, non potendo maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura”;
· ovvero se “debbano essere, a conclusione dell’appalto, mandate in avanzo di amministrazione non potendo essere destinate né ai dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura (ex deliberazione CDC Lombardia n. 333/2016/Par) né ad incrementare la quota del 20% (quota massima definita dalla norma)”.
- L’esame nel merito
I magistrati della sezione non condividono, tra le due soluzioni proposte, la prima. In questo senso già il precedente della sezione (richiamato dalla stessa parte istante ovvero la deliberazione n. 333/2016, infatti, “non aveva neppure preso in considerazione questa possibilità, che non è coerente con il dato letterale delle disposizioni in questione: l’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, dopo aver previsto al comma 2 «un apposito fondo», ha distintamente stabilito al comma 3 la quota da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dallo stesso comma 2 per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura; al comma 4 la quota residua, nella misura del venti per cento, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Ebbene, se l’articolo 113 avesse voluto destinare le quote del fondo non ripartite tra i dipendenti ai cosiddetti acquisti innovativi, il penultimo periodo del comma 3 avrebbe dovuto fare riferimento al comma 4, che di questo utilizzo del fondo reca la disciplina”.
La mancanza di un chiaro riferimento normativo, pertanto, puntualizza la sezione, non autorizzano la prima interpretazione proposta dal comune e che per ragioni di ordine letterale non può quindi essere condivisa dalla Sezione.
- L’avanzo di amministrazione
Nella delibera, invece, si preferisce la seconda delle soluzioni prospettate, sulla base anche degli “ineludibili vincoli” che derivanoderivanti dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 187, e dai principi contabili, con riguardo all’utilizzo delle quote non ripartite dell’incentivo per funzioni tecniche.
La quota parte di incentivi che, da un lato, non possono incrementare il fondo “destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli” (ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del Codice dei contratti), d’altra parte non possono neppure essere erogati ai dipendenti visto che non hanno svolto, nel caso di specie, funzioni incentivabili.
Si realizza, evidentemente, una economia di spesa immediatamente utilizzabile. In realtà, una volta dichiarata l’economia la stessa confluisce in avanzo di amministrazione che, per la sua utilizzazione, richiede una nuova programmazione (fermo restando che non si tratti di finanziamenti da restituire all’ente erogatore, in questo caso andranno applicati nell’apposito capitolo di rimborso).
L’ultima precisazione, infatti, è quella per cui sulla base dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Le “quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai […] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione”, pertanto, al termine dell’esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.
Pertanto la decisione finale della sezione è che “Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.