Questo articolo è valutato
( votes)Sul punto si è espresso il Tar Lazio con sentenza n. 7305 del 18/06/2021, ribadendo la mera facoltà dell’indicazione di cui all’art. 51 del D.Lgs. 50/16, in base al quale le stazioni appaltanti possono “limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte”. A conforto di tale tesi, l’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 prevede il divieto di doppia partecipazione alla singola gara, non alle procedure suddivise in lotti, a meno che non esista una specifica previsione da parte delle stazioni appaltanti.