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( votes)In una gara telematica costituisce causa di esclusione la mancata osservanza del manuale d’uso
“Procedendo ora alla disamina dei motivi “di merito” riproposti, con il primo si lamenta l’inesistenza di una clausola della lex specialis impositiva del limite di peso dei file di 13 MB per ciascun file, atteso che il capitolato d’oneri, alle pagine 5-6, si sarebbe limitato a consigliare tale limite dimensionale; analogamente, in nessun punto del “manuale d’uso” per la “partecipazione a una gara in Accordo quadro” di “Acquistinretepa” era specificato che se il concorrente avesse dichiarato di voler presentare offerta in più lotti, il sistema avrebbe consentito l’invio dell’offerta solo ad ultimazione del caricamento integrale della documentazione (od offerta) relativa a tutti i lotti indicati, sì da non essere possibile un invio parziale (per i lotti già presenti sul portale telematico) … Il motivo è infondato … la mancata ammissione per non avere inserito entro il termine prescritto la documentazione inerente l’offerta completa è dettata dal rispetto, melius dalla corrispondenza con i contenuti propri della dichiarazione negoziale, e non è comunque una causa occulta di esclusione, atteso che se ne rinviene il fondamento, quanto meno, nel manuale d’uso.
Si tratta dunque di un ordo productionis del procedimento telematico legittimo e non già di una causa di esclusione occulta od a sorpresa.”