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Obbligo di procedura ad evidenza pubblica, si consiglia l’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per le Pubbliche Amministrazioni oneri presenti o futuri per compensi, rimborsi o altro, in quanto il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resta a carico delle Compagnie di Assicurazione; ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto può essere calcolato sui premi assicurativi al netto di imposte e tasse.

L’importo è stato stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker.

Il servizio di brokeraggio assicurativo si configura come un appalto di servizi che deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici, escludendo quindi un affidamento a titolo oneroso intuitu personae, che costituirebbe danno erariale.

Ricordiamo la norma del codice dei contratti:Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) …  (…) 7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”.

Dal momento che alcun esborso risulta a carico della Stazione appaltante, si consiglia di impostare la valutazione delle offerte solo sulla componente tecnica in considerazione di:

a) il costo del servizio per l’amministrazione è indiretto;

b) l’interesse preponderante per l’ente non è per il prezzo, ma per la qualità del servizio stesso;

c) storicamente nelle gare con offerta economica che prevedono provvigioni entro un range minimo ed uno massimo si è assistito ad offerte tutte uguali allineate al valore minimo al fine di ottenere il punteggio massimo, di fatto svilendo la componente “prezzo” dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

d) la percentuale provvisionale predeterminata consente di quantificare a priori la retribuzione del broker ed assestarla su valori congrui e remunerati. Altrimenti la remunerazione del broker si ridurrebbe all’aumentare dell’impegno profuso, realizzando un meccanismo di premialità inversa e rischiando di trasformarsi in un aumento del costo dei prodotti assicurativi.

Questo è un suggerimento per determinare l’importo dell’appalto:

La gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze, che costituiranno le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker, immutabili per tutta la durata dell’appalto.

Tutto ciò anche per superare le criticità già segnalate dall’ANAC (Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013) “4.3. Criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione. 

“Si è osservato che in numerose gare le stazioni appaltanti, in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tendono a valutare l’offerta economica sulla base di formule a punteggio assoluto, ponendo soglie inferiori e superiori per la percentuale della commissione richiesta. Ad esempio, si assegna il punteggio massimo se la commissione richiesta è pari o inferiore alla soglia prefissata, un punteggio pari a zero se la commissione è pari o superiore alla soglia massima prevista. Di regola, in gare siffatte, si osserva la tendenza di tutti gli operatori economici concorrenti ad offrire un prezzo allineato sul valore sufficiente ad ottenere il punteggio massimo. Criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati.

Come per i servizi assicurativi, anche nelle procedure per l’affidamento dei servizi di brokeraggio sono stati osservati bandi nei quali è richiesta, quale requisito di partecipazione, una capacità economica finanziaria sproporzionata rispetto al valore dell’affidamento ovvero è richiesta la dimostrazione di aver svolto un numero elevato di prestazioni a favore di determinate stazioni appaltanti o per l’intermediazione di determinati rischi.

In alcune circostanze, è prescritta la disponibilità di una sede nel comune in cui è localizzata la stazione appaltante come requisito di partecipazione.

In altri casi, ciò è considerato come criterio di valutazione, insieme ad altri, legati alle dimensioni del concorrente, quali il numero di dipendenti o il fatturato realizzato. L’Autorità ha più volte avuto occasione di ricordare come tali elementi introducono distorsioni nella concorrenza, restringendo in modo ingiustificato il numero di potenziali concorrenti alla gara e favorendo gli operatori economici di dimensioni maggiori, senza che ciò risulti in alcun modo correlato con la qualità dell’offerta.”.

Per quanto concerne gli elementi di valutazione delle offerte, si consigliano, giusto a titolo di esempio, i seguenti parametri:

1. MODALITÀ OPERATIVE

Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per le protezioni e le tutele richieste, tecniche e modalità individuate al fine di ridurre la sinistrosità.

Attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma assicurativo, ivi compresa l’assistenza in fase di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo

Gestione e modalità di trattazione dei sinistri e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri

2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Modalità organizzative concrete finalizzate alla corretta erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di resa delle prestazioni oggetto dell’incarico

Qualità e completezza del gruppo di lavoro dedicato con indicazione dell’adeguata esperienza nelle diverse tipologie di copertura oggetto del presente procedimento, con particolare riferimento alle seguenti figure:

– Responsabile del servizio/Referente

– Specialisti nelle diverse coperture assicurative richieste

3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE

Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni di formazione in aula o modalità on line rispondenti alle tematiche indicate dalla Stazione Appaltante e relative alla fruizione dei pacchetti assicurativi sottoscritti dalla stessa

Predisposizione e invio   di newsletter avente ad oggetto il quadro normativo, tecnico e giurisprudenziale inerente al settore assicurativo nonché il contenuto dei principali contratti assicurativi della Stazione Appaltante.

Rischio di danno erariale in caso di pagamento diretto

Mettiamo ora in evidenza alcuni passaggi tratti prima dalla sentenza di primo grado e dopo confermati dalla Corte di appello della Corte dei Conti, per una fattispecie di danno erariale da doppio pagamento al broker.

Vediamo i fatti.

Con una si delibera di affidare alla “Alfa Broker s.r.l.” “l’incarico di consulenza, studio, ricerca, indagini e rilevazioni nonché di assistenza per la conclusione dei contratti assicurativi della Provincia”, precisando che la ditta avrebbe dovuto curare l’espletamento delle “procedure inerenti lo studio e la valutazione delle formule assicurative più idonee per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Provinciale anche in relazione ai costi da sostenere, previa analisi dei contratti esistenti e con esclusione di attività gestorie”, prevedendo l’erogazione alla medesima ditta di un compenso di € 100.000,00, più I.V.A.

Tale determinazione dirigenziale era stata preceduta dal parere di un Collegio di Valutazione (presieduto dallo stesso B), che in data 7.11.2006, dopo aver esaminato i “curricula” inviati da alcuni brokers, aveva ritenuto preferibile l’offerta a titolo oneroso proveniente dalla “Alfa Broker s.r.l.” di Catania e ciò nonostante che altre ditte concorrenti avessero espressamente dichiarato che avrebbero fornito a titolo gratuito il medesimo servizio di consulenza assicurativa, ha stabilito di volersi avvalere del supporto di un broker assicurativo, iscritto all’Albo dei mediatori in assicurazione e riassicurazione, al fine di garantire un valido supporto alla Provincia di Catania  per tutte le procedure afferenti questioni assicurative, non essendo rinvenibile all’interno della pianta organica dell’Amministrazione interessata, una figura professionale adeguatamente specializzata e competente in materia di assicurazioni.

La Provincia dichiarava di avvalersi dell’attività di consulenza ed assistenza di Alfa Broker s.r.l. affidando alla stessa non già un servizio di brokeraggio assicurativo, bensì “l’espletamento delle procedure inerenti lo studio e la valutazione delle formule assicurative più idonee per questa Amministrazione anche in relazione ai costi da sostenere con esclusione dell’attività gestoria. Al riguardo il professionista provvederà ad una analisi dei contratti esistenti”.

L’Amministrazione affidataria del servizio, quindi, anche alla luce di quanto affermato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con le Circolari n. 2/1999 e n. 26/2001, ha ritenuto di non dover inquadrare il servizio di che trattasi tra i servizi assicurativi in senso stretto, con conseguente applicazione della normativa di cui al d.lgs. 157/1995, bensì ha ritenuto che il servizio in parola fosse riconducibile ad una generica attività di studio, consulenza e ricerca e come tale rientrante nel più ampio genus di contratto di opera intellettuale ex art. 2299 e ss c.c. e, come tale, affidabile intuitu personae, quindi senza indizione di gara, anche qualora l’attività in parola fosse stata esercitata in forma di impresa

Nei fatti di che trattasi la Procura contabile ha ravvisato l’esistenza di un presunto danno alle pubbliche risorse per avere, l’odierno convenuto, nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Servizio Appalti e Contratti della Provincia Regionale di Catania, affidato un contratto di brokeraggio senza l’osservanza delle prescritte procedure di gara, con ciò minando palesemente il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

La Procura contabile, poi, ha ritenuto contrarie ad una sana amministrazione della cosa pubblica anche l’indizione e la successiva revoca della gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio che hanno di poco preceduto l’affidamento del servizio per cui è causa, in quanto le scelte in parola non sono state supportate da una valida motivazione e, come tali, sarebbero da considerarsi chiaramente preordinate alla causazione del danno contestato all’odierno convenuto.

Non sufficientemente motivata, poi, sarebbe stata la scelta di affidare, a titolo oneroso, proprio alla Alfa Broker s.r.l. il servizio di che trattasi, quando altri soggetti avrebbero offerto il medesimo servizio senza ricevere in cambio dall’Amministrazione alcun compenso.

I pareri dei giudici contabili.

Il Collegio reputa necessario, in via preliminare, inquadrare la figura del broker alla luce della normativa di settore al fine di, eventualmente, poter contrapporre lo stesso alla figura del mero consulente in materia di assicurazioni, quale sarebbe stata, a detta della difesa, la Alfa Broker s.r.l. La L. 792/1984 (norma istitutrice dell’Albo dei Broker), all’art. 1 dispone che “Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker , chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”. Più di recente, il c.d. Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005),  trasponendo nel diritto italiano quanto rinvenibile nella direttiva 2002/92/CE del Parlamento Alfao e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla “intermediazione assicurativa”, pubblicata sulla G.U.C.E. L n. 3 del 15 gennaio 2003, all’art. 106, rubricato “Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”, ha disposto che “L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”. Inoltre, secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006, “si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.

Le attività svolte dal broker assicurativo, poi, anche secondo l’AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, consistono in: analisi dei rischi, definizione delle specifiche contrattuali, individuazione delle compagnie d’assicurazione idonee, gestione dei contratti, assistenza nella liquidazione dei danni, aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull’andamento del mercato assicurativo.

La Suprema Corte di Cassazione (sent. 12973/2010), poi, ha avuto modo di affermare che “In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui”.

Il contenuto dell’attività di brokeraggio così come tipizzata dal legislatore e, quindi, interpretata dalla giurisprudenza, si articola, pertanto, in due distinte componenti che non debbono necessariamente coesistere:

Attività di prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione di un piano di gestione dei rischi dell’assicurato e alla selezione dei prodotti assicurativi presenti nel mercato maggiormente idonei al soddisfacimento degli interessi dell’assicurato, attività di rappresentanza dell’assicurato sia nella stipulazione della polizza assicurativa, sia nella successiva gestione dell’esecuzione del contratto di assicurazione (la cd. Clausola Broker).

Già da una prima lettura, alla luce delle norme che disciplinano la materia in esame nonché della più recente giurisprudenza, dei contratti stipulati dalla Provincia si comprende chiaramente come anche lo svolgimento della sola attività di consulenza faccia assumere al ‘consulente assicurativo’ il ruolo di broker, essendo anche le sole attività di consulenza propedeutiche alla stipula del contratto di assicurazione, pacificamente riconducibili alla figura del broker;

“nell’ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l’assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall’eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi” – (Cass. 1991/2005).

Anche la mera attività propedeutica alla stipula del contratto di assicurazione in senso stretto, non seguita dalla assistenza successiva alla stipula del contratto medesimo, quindi, fa assumere al “consulente” il ruolo di broker, con tutte le conseguenze che ne derivano, ovviamente, in termini di affidamento del contratto medesimo e di modalità remunerazione del servizio reso.

Ma vi è di più. Nel caso di specie, lo stesso contratto di affidamento del servizio di consulenza assicurativa, più di una volta definisce la controparte dell’Ente pubblico, Alfa Broker s.r.l., come “broker”. E non solo. Al successivo articolo 4 del contratto si legge che tra le condizioni di revoca dello stesso vi sia, tra l’altro, la cancellazione del consulente dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla L. 792/1984.

Se l’attività della Alfa Broker s.r.l. fosse stata di mera consulenza a nulla avrebbe rilevato, in sede di stipula del contratto, prevedere tra le cause di una eventuale revoca dello stesso, la cancellazione della Alfa Broker s.r.l. dall’Albo dei mediatori assicurativi. 

In ogni caso, il contratto stipulato tra la Provincia   e la Alfa Broker s.r.l. all’art. 2, prevede tra le prestazioni poste a carico di quest’ultima non già una mera consulenza propedeutica alla stipula dei contratti medesimi, bensì anche l’aggiornamento dei contratti nonché l’assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.

Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza del 24 febbraio 2000 n. 1019 ha fatto un pò di chiarezza nell’incertezza della materia, affermando che tutti i servizi di consulenza in materia assicurativa (sia che essi siano riconducibili ad attività di mera consulenza propedeutica alla stipula di contratti di assicurazione, sia che essi, invece, ricomprendano tutta l’attività successiva alla stipula dei contratti di assicurazione, garantendo, quindi, anche assistenza per eventuali sinistri) rientrino comunque nel contratto di brokeraggio che, in quanto contratto di appalto di servizio, deve essere preceduto da procedura selettiva ad evidenza pubblica ritenendo, quindi, applicabile la disciplina del d.lgs. 195/95

Illegittima appare, invece, la previsione di un compenso per la Alfa Broker s.r.l., alla luce delle osservazioni qui di seguito esposte.

Il contratto di brokeraggio, come poc’anzi accennato è, per una generica prassi di mercato, un contratto c.d. “a costo zero”.

Chi ricorre all’ausilio del broker, infatti, non deve corrispondere alcun compenso al broker per l’attività dallo stesso svolta, essendo il compenso di quest’ultimo ricompreso nel premio che il beneficiario del servizio di brokeraggio dovrà corrispondere alla compagnia assicurativa una volta stipulato il contratto di assicurazione.

Successivamente alla stipula dei contratti di assicurazione conclusi con l’ausilio del broker, quindi, quest’ultimo potrà trattenere una percentuale di premio che l’assicurato dovrà corrispondere alla compagnia di assicurazioni.

Nel caso in esame, però, il broker, Alfa Broker s.r.l., ha ricevuto per i servizi prestati, secondo le modalità meglio indicate in narrativa, un compenso di Euro 100.000 oltre IVA, direttamente dalla Provincia di Catania assicurata.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene chiaramente illegittimo il contenuto della Determina Dirigenziale a firma dell’odierno convenuto, per avere lo stesso, nonostante i consolidati usi di mercato, ritenuto di poter affidare il servizio di brokeraggio all’unico offerente che richiedeva un compenso per lo svolgimento del servizio medesimo.

Palesemente illogica ed immotivata appare, pertanto, la scelta di affidare il servizio di brokeraggio all’unico offerente che chiedeva in cambio alti compensi nè, tantomeno, l’odierno convenuto ha dimostrato che, le scelte alternative e contrarie agli usi di mercato dallo stesso prese avrebbero portato guadagni o, quanto meno, non avrebbero aggiunto costi, per l’amministrazione.

La condotta del B_ Alfio, quindi, deve considerarsi caratterizzata da colpa grave per avere lo stesso tenuto una condotta macroscopicamente lontana da quella astrattamente esigibile.

Il B_ Alfio, infatti, nella qualità di Dirigente della Provincia doveva essere a conoscenza dei noti e consolidati usi praticati nel mercato delle assicurazioni e, pertanto, previo corretto inquadramento del contratto affidato alla Alfa Broker s.r.l., doveva non prevedere alcun compenso a favore di quest’ultima per l’attività dalla stessa svolta.

Il B_, invece, ha posto in essere un comportamento in totale violazione di norme di facile interpretazione;

pertanto sussistono tutti gli elementi che la costante giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Appelli Sicilia 101/2010) “ha da tempo chiarito costituire condotte “affette da colpa grave”, e cioè “quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza” (SS.RR. n. 56/A del 1997)”. (sentenza numero 439 del 30 gennaio 2013 pronunciata dalla CORTE DEI CONTI _ SEZIONE PER LA SICILIA).

La decisione viene confermata in appello.

“Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio Giudicante rileva che (come esattamente evidenziato dalla Sezione di primo grado) è ben noto che, in conformità a consolidatissimi usi di mercato (da lungo tempo costantemente applicati sia in ambito nazionale che internazionale), le ditte assicuratrici provvedono, in maniera sistematica, a calcolare preventivamente sui premi da proporre ai soggetti che intendano stipulare polizze assicurative anche la cosiddetta “commissione per l’intermediazione”, ossia una quota di premio che dovrà servire a remunerare (principalmente) il proprio “agente di zona” (incaricato di contattare i clienti e/o di gestire i rapporti con essi instaurati) nonché (eventualmente) il broker, della cui opera il cliente ritenga opportuno avvalersi.

Conseguentemente, il soggetto assicurato viene invariabilmente a pagare il medesimo ammontare di premio (comprensivo della percentuale corrispondente alla “commissione per l’intermediazione”), a prescindere dalla circostanza che si sia avvalso o meno dell’ausilio di un broker (nel caso in cui non lo abbia fatto, la “commissione per l’intermediazione” resta ad esclusivo vantaggio dell’agente di zona della ditta assicuratrice).

Tenuto conto di tali circostanze, il Collegio Giudicante reputa, quindi (condividendo le tesi esposte nella sentenza di primo grado), che sia stata priva di qualsiasi razionale giustificazione nonchè palesemente antieconomica per l’Amministrazione Provinciale la scelta che venne compiuta dal B_, il quale, nell’affidare alla “Alfa Broker s.r.l.” l’incarico di brokeraggio, pattuì con tale ditta il pagamento di un elevato corrispettivo, pur essendo egli perfettamente a conoscenza che:

Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, la quale, a sua volta, provvede direttamente a remunerare il broker per l’attività svolta nella fase propedeutica alla stipula del contratto di assicurazione.

Risulta, quindi, del tutto evidente che, a causa della scelta scriteriata e superficiale compiuta dal B_, l’Amministrazione Provinciale ha sostenuto una spesa superflua, in quanto:

  • da un lato, ha corrisposto direttamente un ingente compenso alla “Alfa Broker s.r.l.”, pur potendo fruire di attività di consulenza a titolo gratuito (che, va ribadito, le era stata formalmente offerta dagli altri brokers sopra menzionati);
  • da un altro lato, ha pagato alle ditte con le quali ha stipulato i contratti di assicurazione premi nei quali, in base ai consolidati usi di mercato, da lungo tempo costantemente applicati in ambito nazionale ed internazionale, era già ricompresa una quota appositamente destinata a remunerare, oltre che l’agente di zona della ditta assicuratrice, anche il broker.

Il Collegio Giudicante reputa, pertanto, che sia palesemente infondata la tesi sostenuta dal B_, secondo cui, nel concordare con la “Alfa Broker s.r.l.” che il pagamento del corrispettivo ad essa spettante doveva essere effettuato direttamente dall’Amministrazione Provinciale, egli non avrebbe cagionato alcun danno erariale, anzi, avrebbe arrecato un vantaggio all’Ente Pubblico, evitando che il medesimo corrispondesse premi più elevati alle ditte assicuratrici.

A tal proposito, deve sottolinearsi che il B_ non ha fornito alcuna prova che la Provincia, nello stipulare i contratti di assicurazione con le società **avesse versato premi che (in difformità dai consolidati usi di mercato) fossero stati appositamente calcolati al netto della “commissione per l’intermediazione”, notoriamente destinata a remunerare sia l’agente di zona della ditta assicuratrice sia il broker di fiducia del cliente.

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che:

il comportamento tenuto dal B_ sia stato caratterizzato da grave negligenza, inescusabile scriteriatezza e notevole superficialità nella cura degli interessi dell’Amministrazione d’appartenenza;

sia stata priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile la spesa di € 112.666,67 (comprensiva di I.V.A.), che l’Amministrazione Provinciale di Catania ha sostenuto per pagare il compenso preteso dalla “Alfa Broker s.r.l.”;

non sia meritevole d’alcuna censura la sentenza n.439/2013, con la quale la Sezione di primo grado ha condannato il B_ a risarcire, in misura equivalente alla spesa inutilmente effettuata, il danno finanziario patito dalla Provincia di Catania, non essendo ravvisabili validi elementi per l’applicazione in suo favore del “potere riduttivo dell’addebito”, di cui all’art. 52 del R.D. n.1214/1934 (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana n. 234 del 22 maggio 2014).

Una recentissima sentenza sul sistema di remunerazione del broker

Merita riportare il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 5904 del 20 maggio 2021 pronunciata dal Tar Lazio, Roma.

“il Collegio ritiene di evidenziare come non solo non sia ravvisabile nella lex specialis la carenza di chiarezza lamentata, ma neppure possa pretendersi di interpretare la lex specialis, anziché tenendo conto dell’interesse pubblico, sulla base dei guadagni che l’aggiudicatario avrebbe inteso conseguire.

Ed invero, tutto l’impianto del ricorso si basa sulla (personale) prospettiva di parte ricorrente secondo cui la Regione Lazio nell’indicare nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico un sistema remunerativo del servizio di brokeraggio – e cioè dell’attività di consulenza assicurativa e di gestione sinistri in relazione ai rapporti assicurativi in essere e che la Regione Lazio sottoscriverà nel periodo di affidamento del presente appalto – basato sia sulle provvigioni che il broker trattiene a seguito del pagamento dei premi nelle misure percentuali vigenti sino al 31 marzo 2023 e specificate negli atti di gara che restano invariate, sia sulle provvigioni derivanti dall’intermediazione dei contratti assicurativi da stipulare dopo la scadenza del 31 marzo 2023, avrebbe indotto parte ricorrente a ritenere che “il broker uscente, ove non sia l’aggiudicatario della gara, mantiene la remunerazione per l’attività già svolta sino alla scadenza del suo contratto di affidamento”.

L’amministrazione, tuttavia – diversamente da quanto “interpretato” da parte ricorrente – aveva chiaramente indicato tanto nel punto 16 quanto nel punto 17.3 della lex specialis che il parametro della percentuale del ribasso unico offerto dai concorrenti avrebbe dovuto essere la base d’asta di euro 186,086,07 (calcolata sui premi corrisposti dall’amministrazione per i contratti in essere), e non solo la provvigione del broker “ribassabile” (e dunque quella del terzo anno, decorrente dal 31 marzo 2023). Nessun elemento di novità, al riguardo, è stato peraltro fornito dai chiarimenti dell’amministrazione, se si considera in particolare, la risposta al Quesito 1 lett.a), secondo cui “Il ribasso unico percentuale deve essere offerto rispetto all’importo complessivo a base d’asta. Il medesimo ribasso verrà valutato applicato al valore percentuale delle provvigioni”), che sta chiaramente a significare come il medesimo ribasso unico offerto con riferimento all’importo complessivo a base d’asta sarebbe stato applicato al valore percentuale delle provvigioni (evidentemente, con riferimento all’ultimo anno).

In ogni caso, dal rigetto del ricorso principale deriva la conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorrente ai motivi aggiunti nella parte in cui contesta, per violazione della par condicio, l’aggiudicazione ad alfa. Giova comunque evidenziare che la censura dedotta al riguardo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto – posto che i medesimi ricavi del primo biennio calcolati per alfa sono stati calcolati per beta- non è stato l’utile “modificato” da alfa a pregiudicare beta consentendole di aggiudicarsi la gara, ma sono stati gli elevatissimi costi indicati da beta nell’offerta economica, ben più alti di quelli di alfa a non consentire, in qualsiasi modo, alla prima di superare positivamente il giudizio di anomalia.“.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Sonia Lazzini
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