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( votes)(Corte dei Conti, sez. reg. Puglia, deliberazione n. 51/2021)
Premessa
1. Il riscontro
Premessa
La questione affrontata dalla sezione regionale della Puglia – in tema di stabilizzazione possibile o meno del c.d. incarico ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 267/2000 -, pur non afferendo agli appalti risulta di interesse considerata la “contiguità” tra incarichi ex 110 ed uffici che hanno alta intesità di attività contrattuale.
Nel caso di specie il Sindaco di un comune della regione (tenendo a mente le disposizioni di cui al decreto legislativo 75/2017) chiede se sia “possibile attivare la procedura di stabilizzazione per operatori che hanno svolto l’attività lavorativa presso questo Comune con la tipologia contrattuale ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000 e contratti con P.IVA”.
Il riscontro
Già si anticipa, evidentemente, che il riscontro è negativo. Il collegio rammenta come tali modalità di reclutamento speciali vengono introdotte dal legislatore al dichiarato fine di “ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”, con possibilità per le amministrazioni di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28 d.l. 78/2010 (comma 3).
In relazione al quesito, si legge in delibera, tuttavia, viene in rilievo il comma 7, dell’art. 20, d.lgs. 75/2017, secondo il quale “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né Alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 20, comma 7, d.lgs. 75/2017, la risposta al primo quesito, relativo all’astratta riconducibilità dei contratti ex art. 110 Tuel nel novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalla procedura di stabilizzazione, non può che esser negativa”.
Ciò emerge chiaramente nel dato normativo del 2017 e con riferimento a precedenti misure di superamento del precariato nella pubblica amministrazione introdotte dal legislatore, la giurisprudenza contabile si era orientata nel senso di escludere la possibilità di un’eventuale stabilizzazione dei rapporti instaurati ex art. 110 del d.lgs. n.267/2000.
Più nel dettaglio il collergio rammenta che “la norma contenuta nell’art. 110 (…) ha inteso fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Tale criterio, risultando estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico, ha carattere eccezionale e temporaneo (…)”, con la conseguenza che “l’istituto in base al quale si è instaurato il rapporto di lavoro sottostante all’incarico predetto, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può pertanto essere suscettibile di stabilizzazione (Sezione regionale di controllo per il Molise n. 131/PAR/2013).
Del pari, devono ritenersi esclusi dal novero dei soggetti destinatari della procedura di stabilizzazione, i titolari di partita Iva, trattandosi all’evidenza di prestazioni lavorative non riconducibili a nessuna delle tipologie contemplate dall’art. 20, comma 1 e 2, d.lgs. 75/2017”.