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Il contratto di avvalimento non può essere integrabile a mezzo DGUE

“… Per giurisprudenza costante, il contratto di avvalimento esprime un impegno giuridicamente vincolante tra ausiliato e ausiliario in termini di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto di mezzi e risorse necessari ad assolvere alle prestazioni dedotte nell’appalto, e pertanto sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2359; id, 5 aprile 2019, n. 2243; id., 16 luglio 2018, n. 4329; id., 26 novembre 2018, n. 6690; Tar Lazio, sez. I bis, 26 ottobre 2020, n. 10912). … E, invero, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, occorre distinguere tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: per queste ultime è necessaria una “messa a disposizione in modo specifico”, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di “cose che possono formare oggetto di diritti” ex art. 821 c.c.; con il corollario che in questa ipotesi l’oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità (Cons. Stato Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2359; V, 16 luglio 2018, n. 4329; V, 26 novembre 2018, n. 6690) … la totale mancanza di indicazioni nel corpo o in allegato al contratto non poteva essere supplita dalla presenza del diverso elenco dei macchinari che veniva allegato alla DGUE della impresa “…”, trattandosi di due atti distinti, entrambi necessari, che assolvevano a funzioni differenti, di modo che non può ritenersi che uno potesse integrare l’altro (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7188; Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209). Ciò, neppure tenendo conto della Delibera ANAC n. 121 del 12 febbraio 2020 e dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (4 novembre 2016, n. 23; in seguito, Cons. Stato, Sez. V, n. 2243 del 2019) che – pur se in vigenza della normativa precedente a quella attualmente vigente del richiamato art. 89, comma 1, del codice dei contratti pubblici – ha affermato la validità, ai fini delle procedure di appalto, del contratto di avvalimento il cui contenuto, relativamente ai mezzi prestati, ancorché non puntualmente determinato, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.”

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Redazione MediAppalti
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