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( votes)Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia del 31/03/2021 n. 278, ha statuito che negli appalti aventi ad oggetto tali servizi, “non sussistendo l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio, i servizi di natura intellettuale cui fa riferimento l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 sono, infatti, quelli in cui le prestazioni intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni erogate, rispetto alle attività materiali.
Il Consiglio di Giustizia amministrativo ha anche precisato che gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Cons. Stato, sez. V, n. 3163 del 2018).
Laddove il servizio affidato venga qualificato in termini intellettuali, l’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza non trova applicazione, anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, sez. V, n. 4688/2020).
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