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( vote)(Corte dei Conti Emilia Romagna deliberazione n. 20/2021)
Premessa
- Il quesito
- Istruttoria
- L’intervento dell’ANAC
Premessa
Alla sezione regionale dell’Emilia Romagna viene posta la questione del compenso ai gestori del servizio di trasporto scolastico, e quindi una revisione/adeguamento dei prezzi del contratto a causa dell’aumento di costi sostenuti per far fronte alle varie disposizioni sull’emergenza sanitaria (provocata da Covid-19).
1. Il quesito
Più nel dettaglio, il Sindaco alla sezione regionale la richiesta di parere “in merito alla legittimità di riconoscere i costi aggiuntivi richiesti da un consorzio che fornisce al Comune il servizio di trasporto scolastico in appalto, in ragione dei maggiori costi che il fornitore sostiene a sua volta, da settembre 2020, per l’adeguamento alle normative di prevenzione della diffusione della sindrome da Covid-19.Tale consorzio, nell’ambito del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico stipulato nel 2017, richiede che venga riconosciuto, a favore del fornitore stesso, un costo ulteriore aggiuntivo al giorno, a tratta e per ciascun automezzo utilizzato, rispetto al costo chilometrico definito dal contratto. Tale costo aggiuntivo giornaliero a tratta e a mezzo, viene richiesto a titolo di copertura dei costi di igienizzazione quotidiana dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio”. L’ente quindi chiede alla sezione della possibilità di applicare le norme sulla revisione del (prezzo) di contratto.
2. L’istruttoria
La sezione rammenta che tra le misure di ristoro del trasporto scolastico che il Governo ha emanato dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il comma 2-bis dell’art. 229, introdotto dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del d.l. 19.05.2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”.
Questo fondo trova la sua ratio, si legge nella delibera, nella compensazione, a favore delle imprese di trasporto scolastico, della soppressione del divieto di decurtazione dei corrispettivi delle minori corse effettuate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Altra misura di sostegno del trasporto scolastico, durante il periodo dell’emergenza, è contenuta nell’art. 39 comma 1-bis, introdotto dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del d.l. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), secondo il quale “Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 […] le risorse di cui al comma 1 [ndr del fondo istituito per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali] possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019”. La possibilità di destinare risorse aggiuntive per il trasporto scolastico, nell’indicato limite percentuale, costituisce una ulteriore fonte di riequilibrio delle perdite subite dalle imprese del settore.
L’attuazione delle predette disposizioni e il riparto fra i Comuni delle risorse incrementali ivi contenute sono stati disposti rispettivamente con D.M. emanato il 4 dicembre 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’istruzione, con D.M. del Ministro dell’interno del 20 novembre 2020 e, infine, con D.M. emanato il 14 dicembre 2020 dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Venendo quindi alla questione prospettata, il Collegio rileva che “la normativa emergenziale non si è occupata della sorte dei contratti di trasporto in essere fra gli enti e gli operatori economici affidatari dei servizi di trasporto scolastico costretti ad affrontare costi aggiuntivi legati al rispetto delle misure di sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri.
Preso atto di quanto si sintetizza l’attuale normativa in materia di modifica delle condizioni contrattuali.
Il Collegio sottolinea che la norma di riferimento è rinvenibile nell’art. 106 Codice dei contratti pubblici. In particolare, nel caso di specie, la fattispecie che assume rilievo è allocata nel comma 1 lett. c) secondo cui per cui i contratti di appalto possono essere modificati “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) la modifica non deve alterare la natura generale del contratto.
3. L’intervento dell’ANAC
Il Collegio rammenta che la questione è stata affrontata anche dall’ANAC che ha ammesso la variazione del “prezzo” del contratto utilizzando proprio l’articolo 106 (ed esprimendosi in termini di variante al contratto).
Più nel dettaglio la sezione rammenta che sull’applicabilità della norma ai contratti di erogazione di servizi – in particolare di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere nonché servizi di ristorazione – soggetti a un grave squilibrio economico a causa dell’emergenza sanitaria, si è pronunciata l’Anac in due occasioni (delibera n. 540 del 1 luglio 2020 e del. n. 1022 del 25 novembre 2020 entrambe pubblicate sul sito internet dell’Anac): l’Autorità, richiamato il d.P.C.M. del 17 maggio 2020 e in particolare l’allegato 12 relativo al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 – che gli operatori economici sono tenuti ad adottare ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19 -, ha affermato che “l’obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della corretta definizione dell’oggetto della variante, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto”.
In sostanza, quindi, è ipotizzabile una revisione del compenso ma il RUP deve ben verificare che impatto hanno determinato le misure adottate soprattutto sotto il profilo dei costi e la revisione non altera la natura generale del contratto.