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( votes)Stando al parere n. 7 dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di partecipazione richiesta da una procedura negoziata non rientra nell’elenco degli atti soggetti alla tariffa di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 642/72. Considerando, altresì, che l’adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.