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( votes)Nelle gare d’appalto disciplinate da procedure ad evidenza non può darsi luogo a forme di rinegoziazione delle offerte pervenute, ciò nel presupposto dell’immodificabilità dell’offerta, il quale rappresenta un ovvio predicato della sua irrevocabilità, oltre che del principio di par condicio e dell’essenza stessa della procedura ad evidenza pubblica. In particolare, quest’ultima costituisce un modello impersonale di contrattazione, attraverso il quale l’amministrazione pubblica, vincolata alla sua osservanza, predetermina in via unilaterale le condizioni del futuro rapporto contrattuale e sulla base di queste procede alla selezione della migliore offerta da parte del mercato privato. Alla luce di tali considerazioni, nessuna modifica di queste condizioni è possibile una volta che la gara si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta: l’operatore economico privato può infatti modulare le proprie condizioni sulla base fissata dall’amministrazione in sede di gara, ma non già dopo che questa si è conclusa, privando così di significato la selezione competitiva appena svoltasi.
Infatti, consentendo all’offerente di migliorare la propria offerta, si determina un’ingiustificata lesione della par condicio tra i concorrenti e della trasparenza dell’azione amministrativa; inoltre, rinegoziando l’offerta in sede di gara, si viene a trasformare una procedura ad evidenza in una negoziata, con ingiustificato contrasto con la procedura originariamente individuata sulla cui base sono state formulate le offerte.