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( votes)La crisi pandemica ha causato molte difficoltà economiche e finanziarie nell’adempimento dei rapporti contrattuali, dando origine ad una vera e propria impossibilità di adempiere (per riduzione di uomini e mezzi) per causa non imputabile al debitore. Tali fattispecie, rientrano comunque, ai sensi dell’art. 1256 del c.c., nei casi in cui l’impossibilità di adempiere alla prestazione, unitamente all’assenza di colpa delle parti coinvolte nell’appalto, ne comporta l’estinzione.
In molti casi, è la controparte a non avere interesse a ricevere la prestazione, pertanto, la risoluzione rinviene quale rimedio di giustizia contrattuale a seguito dell’impossibilità di assolvere gli obblighi contrattuali.
In ogni caso, nulla vieta la rinegoziazione dei termini contrattuali al fine di modificare equamente le condizioni del contratto, tale, sembra essere l’orientamento della Corte di Cassazione “al fine di salvaguardare il rapporto”.