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( votes)(Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, deliberazione n. 96/2020)
- L’analisi del fondo pluriennale vincolato
- L’esame della Corte
- Le condizioni per “alimentare” il Fondo Pluriennale
1. L’ analisi del fondo pluriennale vincolato
L’art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che “gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo” (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte medesima (Sezione delle autonomie, delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017). In ossequio a tale attività di indagine/controllo, alcune irregolarità contabili evidenziate – che meritano considerazione in relazione alla stretta attinenza con l’attività contrattuale che i RUP (in particolare dei lavori pubblici) devono attentamente presidiare – riguardano l’apprfondimento effettuato sulla gestione del fondo pluriennale vincolato (FPV).
2. L’esame
Dall’esame del prospetto allegato b) al rendiconto 2017 – composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, inviato tramite BDAP, è emerso –annota la sezione – che tutti i residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati reimputati ad un solo esercizio. L’orizzonte previsionale limitato ad una sola annualità suscita dubbi in merito alla capacità programmatoria dell’Ente.
In risposta alla richiesta istruttoria, il Comune dichiarava che “i cronoprogrammi di spesa dei lavori prevedevano la conclusione entro il 2018”. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita in merito alla gestione dei cronoprogrammi di spesa.
La Sezione prende atto di quanto riferito dall’Ente, sottolineano però che il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato – quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull’equilibrio di bilancio – è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest’ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (in proposito si richiamano, ex multis, le deliberazioni della Sezione n. 59/2019/PRSE, n. 74/2019/PRSP e n. 6/2020/PRSE).
La funzione del fondo pluriennale vincolato è, dunque, programmatoria e di controllo e consiste nel rappresentare in modo trasparente, oltre che responsabile, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente (in questo senso, si veda Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 del 2015 “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali”).
3. Le condizioni per “alimentare” il Fondo Pluriennale
La sezione ricorda che, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale e della valutazione ex post degli esiti gestionali del fondo, tra gli altri, rappresentano elementi fondamentali (cfr. Corte conti, Sez. autonomie, delib. n. 4/SEZAUT/2018/FRG):
a) l’esistenza dell’accertamento di entrata che rileva l’obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile – obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la “separazione” tra il momento dell’accertamento dell’entrata e quello dell’imputazione della spesa;
b) l’esistenza dell’impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;
c) la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell’esercizio successivo a quello dell’avvio del processo di gara;
d) la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile.
Ciò potrebbe comportare che la c.d. “inertizzazione” (non utilizzabilità per altre finalità) delle risorse appostate nel FPV perda la propria valenza, e cioè il vincolo di destinazione, divenendo tali risorse disponibili per altre finalità.
In relazione a questo specifico aspetto istruttorio, la sezione raccomanda all’ente (da leggersi come raccomandazione al responsabile del servizio finanziario ma anche agli altri resonsabili di servizio in particolare il responsabile del servzio tecnico che deve predisporre il cronoprogramma su ogni lavoro per consentire la corretta imputazione contabile) l’osservanza dei principi anzidetti, anche in relazione al fatto che la Corte costituzionale ha più volte affermato che la copertura finanziaria di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall’armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio (Corte cost., sent. n. 227/2019).