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(Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, deliberazione n. 99/2020)

  1. Quesito
  2. I vincoli all’acquisto e il piano di riequilibrio 
  3. Il riscontro

1. Quesito

Un comune pugliese pone la questione dell’acquisto di un immobile alla sezione regionale di competenza. Più in particolare, si precisa che l’ente intende procedere all’acquisto di un immobile di proprietà privata da destinare a finalità istituzionali (struttura sociale), da assegnare in concessione e da realizzare mediante fondi regionali; la spesa a carico dell’Ente sarebbe, pertanto, solo quella relativa all’acquisto del bene. Il problema è che l’ente si trova in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale con avanzo di cassa ed ha chiesto di conoscere se l’art. 57, comma 2, lett. f) del d.l. n. 124/2019 sia applicabile agli enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-bis ss. TUEL.

2. I vincoli all’acquisto e il piano di riequilibrio  

La sezione evidenzia che i vari vincoli – tendenti a limitare la capacità di acquisizione di beni immobili (salvo motivazioni ed attestazioni adeguate) – sono venuti meno (parzialmente) per effetto dell’art. 57, comma 2, lett. f) del d.l. n. 26.10.2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla l. n. 19.12.2019, n. 157); quest’ultimo ha infatti disposto che «A decorrere dall’anno 2020 alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria» cessano di applicarsi alcune «disposizioni in materia di contenimento e di  riduzione della spesa e di obblighi formativi» ivi puntualmente elencate, fra le quali figura (lett. f) l’art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011.

Ciò posto, ferma restando la sopravvivenza del comma 1-ter dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011 nei confronti dell’altra categoria di soggetti pubblici in esso considerata (gli enti del Servizio sanitario nazionale), il riferimento generico e indistinto agli «enti locali» contenuto nell’art. 57, comma 2, lett. f) del d.l. n. 124/2019 comporta che la disposizione del 2011 (di forte limitazione) cessa di trovare applicazione per tutti gli enti locali, come definiti dal TUEL (art. 2).

Queste affermazioni necessitano di ulteriori precisazioni. L’art. 12, comma 1-ter, del d.l. 98/2011 è norma che presuppone e non fonda la capacità degli enti locali di porre in essere acquisti di beni immobili, limitandosi a dettare un particolare regime per tale tipo di operazioni.

Il fondamento di quella capacità è infatti rinvenibile nell’art. 11 cod. civ., a mente del quale «Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico»; ne deriva una piena capacità di diritto privato per le persone giuridiche pubbliche, limitabile solo se e in quanto previsto da specifiche disposizioni.

3. Il riscontro

Pertanto, la risposta al quesito deve essere ricercata sul piano sistematico, occorrendo verificare se – a prescindere dal venir meno del particolare regime introdotto nel 2011, afferente al piano del quomodo esistano in altri plessi normativi vincoli incidenti sulla capacità degli enti locali di rendersi acquirenti di beni immobili.

Ovviamente la questione dei vincoli deve, annota la sezione, nel caso di specie essere affrontata in relazione alla delicata questione del riequilibrio finanziario pluriennale.

A margine le profonde (e significative) considerazioni espresse in tema di riquilibirio pluriennale il riscontro che la mancata previsione dell’acquisto nel piano di riequilibrio non consente di procedere visto che “un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio cristallizzato con l’approvazione medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano nelle due ipotesi sopra richiamate (avvicendamento fra organi di governo nelle more della delibera del giudice contabile di approvazione/diniego del piano; grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto)”.

In altri termini, conclude il collegio, il piano approvato integra il parametro alla cui stregua valutare il conseguimento degli obiettivi di risanamento dell’ente interessato; conseguentemente, la legge annette al piano approvato uno statuto di tendenziale intangibilità.

In definitiva, occorre ribadire l’impossibilità di procedere a un aggravio del piano, mediante l’inserimento di una nuova spesa, essendo le ipotesi di modifica del piano stesso espressamente contemplate dal legislatore.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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