Sending
Questo articolo è valutato
1 (1 vote)

L’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che siano destinati degli incentivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. Si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l’amministrazione pubblica.

L’ accordo quadro ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con particolare riferimento a prezzi e quantità previste. I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 110/2020 hanno precisato che, ove oggetto dell’accordo quadro è una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture), per le quali sia stata effettuata a monte una procedura di gara e i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione, non sussistono motivi ostativi all’applicazione dello strumento degli incentivi anche a tale schema negoziale.

Sending
Questo articolo è valutato
1 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.